Cerca un Avvocato

Cerca un avvocato per città e materia di interesse

Il padre deve pagare anche le spese straordinarie non concordate

spese straordinarie corso sportivo
Spread the love

Il padre deve pagare anche le spese straordinarie non concordate

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16175 del 2015 ha sancito un’importante principio che ha come fulcro fondamentale il preminente interesse del minore.

Spesso, in caso di separazione, si assiste a numerosi litigi a causa delle spese straordinarie per i figli. Il genitore collocatario, cioè il genitore con cui stanno più spesso i figli, vorrebbe magari far fare un corso sportivo o musicale, mentre l’altro genitore si oppone. Se non si trova l’accordo, il genitore collocatario deve pagare l’intera spesa se vuole che il figlio faccia il corso sportivo o il corso di musica oppure una vacanza all’estero.

Non più, secondo quanto stabilito dalla Cassazione.

Il caso giunto davanti ai Giudici di Legittimità è il seguente:  un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per la figlia minore (nella fattispecie una cameretta nuova ed una vacanza all’estero per imparare l’inglese), aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Taranto, sostenendo che si trattasse di spese straordinarie non concordate con l’altro genitore.

N.B. Per recuperare le spese straordinarie anticipate in favore dei figli, qualora l’altro genitore non voglia rimborsare le somme, bisogna recarsi dinanzi al Giudice di Pace, o al Tribunale, a seconda della somma, chiedendo il rimborso di quanto anticipato nell’interesse deli figli.

Il Tribunale aveva ordinava al padre di pagare circa 1.000 euro all’ex moglie, ma egli sosteneva che gli esborsi non erano né urgenti né indifferibili e comunque non erano stati concordati preventivamente tra i due genitori.

Forte di questa sua teoria, il padre, dopo l’appello al Tribunale di Taranto, conclusosi negativamente decideva di ricorrere per Cassazione.

La Corte Suprema, però, ha dato ancora una volta torto all’uomo, sostenendo che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse’ per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Tale principio, tra l’altro, era stato già espresso in passato, in un’altra sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 19607 del 2011).

Cosa significa ?

In sintesi significa che il genitore non collocatario, nella maggioranza dei casi il padre, deve pagare le spese straordinarie per i figli anche se non concordate fra i genitori.

Sempre ?

Non sempre, il principio guida è l’interesse prioritario del figlio, ma è anche necessario che le spese straordinarie non concordate siano utili per il minore e che siano proporzionate al tenore di vita dei genitori: è importante sottolineare come la verifica di tali presupposti è affidata algiudice del merito, quindi la scelta non sarà sindabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Clicca qui. Cerca un avvocato matrimonialista nella tua città.