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Differenza fra affidamento condiviso e affidamento esclusivo

differenza affidamento condiviso e affidamento esclusivo
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– Differenza fra affidamento condiviso e affidamento esclusivo  –

Cosa comporta l’affidamento esclusivo dei figli? Qual è la differenza rispetto all’affidamento condiviso?

L’affidamento condiviso è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano con la Legge n. 54/2006, che ha previsto l’affidamento bigenitoriale nei procedimenti separativi di coppie coniugate con figli.

Cosa comporta l’affidamento condiviso?Quale dei due genitori decide per i figli?

L’affidamento condiviso comporta l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Il legislatore ha stabilito che è interesse primario del minore quello di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in modo da poter ricevere concretamente cura, assistenza ed educazione da ciascuno di essi.

Cos’è la responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale, secondo quanto sancito dalla riforma sulla filiazione del 2013, è l’insieme dei diritti e doveri, riguardanti un minore, che vengono esercitati (di norma) dai genitori.

L’esercizio della responsabilità genitoriale comprende quindi le scelte ordinarie, le scelte straordinarie e quelle di maggiore interesse per il minore.

Sia il legislatore, sia la Giurisprudenza, cioè i giudici chiamati a pronunciarsi sui procedimenti di separazione, concordano nel ritenere indispensabile l’affidamento condiviso del figlio nella separazione o nel divorzio.

La regola, dunque, è che i genitori, nel preminente interesse del minore, devono condividere le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.

Come sancito dalla Corte di Cassazione, l’affidamento congiunto presuppone un’attiva collaborazione dei genitori nell’elaborazione e nella realizzazione del progetto educativo comune (Cass., sent. n. 10174, del 20.06.2012).

L’eccezione a questo principio è rappresentata dall’affidamento esclusivo, che, sempre secondo la Giurisprudenza, può disporsi solo ove l’applicazione dell’affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

Ad esempio?

Perché si possa disporre l’affidamento esclusivo del minore in luogo dell’affidamento condiviso sono occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass., 2.12.2010, n. 24526; Cass., 18.6.2008, n. 16593).

L’affidamento può essere chiesto e disposto dal Giudice anche qualora uno dei due genitori abbia seriamente pregiudicato la crescita serena ed equilibrata dei figli, facendoli vivere, nella fase di separazione dei genitori in un clima di tensione (Trib. Bologna Sez. I, Sent., 08-04-2015).

Nei casi di elevata conflittualità fra i genitori, può essere disposto l’affidamento ad un terzo (spesso il Comune di residenza), con incarico ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare e relazionare l’autorità giudiziaria anche sui comportamenti dei genitori con riferimento alla prole.

Nel caso di affidamento esclusivo del figlio chi decide sulle questioni ordinarie riguardanti il minore?

Se il figlio viene affidato in via esclusiva ad un genitore, questi potrà prendere, oltre alle decisioni ordinarie, anche quelle straordinarie (es. effettuare determinate spese “straordinarie” nell’interesse del minore). La differenza fra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo, quindi, comporta una diversa suddivisione circa le scelte spettanti ai genitori da prendere nei confronti dei figli.

Rimarrà però il diritto/dovere di entrambi i genitori di prendere le decisioni maggiore interesse per i figli.

Quali sono le decisioni di maggiore interesse per i figli?

Secondo l’art. 337-ter del Codice Civile, tali si considerano quelle relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e circa la scelta della residenza abituale del minore, che devono essere assunte in ogni caso tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Chi paga il mantenimento del figlio nel caso di affidamento esclusivo?

A differenza di quanto si possa pensare, l’assetto relativo all’affidamento dei figli ed all’esercizio della responsabilità genitoriale non intacca i diritti dei figli, nonché doveri genitoriali, di cui all’art. 315-bis c.c., compreso il diritto/dovere di mantenere la prole.

Quindi, anche nel caso di affidamento esclusivo del figlio, il genitore non collocatario e non affidatario del minore dovrà comunque contribuire al di lui mantenimento con la corresponsione di un assegno, in relazione alle sue esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza.

Ciò significa, fra l’altro, che la contribuzione non deve avvenire necessariamente in via paritaria,  ed è escluso che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze del figlio.

E’ possibile evitare di pagare l’assegno chiedendo maggior tempo di permanenza del minore presso di sé?

No, sarà possibile la graduazione dell’assegno, secondo anche quanto disposto dall’art. 337-ter comma IV c.c., che fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione dell’assegno, considerando, tra l’altro, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”.

In ogni caso, come già precisato dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, (Cass., 4 novembre 2009, n. 23411) il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc.).

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