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Mantenimento diretto dei figli e affido condiviso: è possibile?

Mantenimento diretto dei figli e affido condiviso
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La legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 ha modificato la normativa in materia di separazione genitoriale introducendo mantenimento diretto dei figli e affido condiviso. La novella legislativa, per la precisione, ha introdotto sia l’affido condiviso in luogo dell’affidamento congiunto, contenuto nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, sia la possibilità per il genitore non collocatario, di provvedere al mantenimento diretto.

In realtà, genitore “collocatario” e “non collocatario” sono figure di creazione giurisprudenziale. Non vi sono norme del nostro codice che parlano di collocamento. Anzi, lo spirito del legislatore era quello di introdurre il principio della “parità genitoriale”, in luogo della c.d. maternal preference. In ogni caso, la decisione del Giudice dovrà essere improntata al superiore interesse del minore. E’ questo il principio guida che deve essere alla base della decisione giudiziale, qualora non vi sia accordo fra genitori.

Del collocamento dei minori presso il padre abbiamo già parlato (Clicca qui per leggere l’articolo). Qui ricordiamo solo né la L. 54/2006 e nemmeno la successiva riforma del 2012 (L. 219/2012), prevedono il principio della maternal preference.

Con la attuale normativa è in vigore, invece, il principio di piena bigenitorialità, troppo spesso disatteso. Anche sul mantenimento si riscontrano delle storture. Dello stesso avviso è anche l’Avv. Stefano Molfino, recentemente intervistato sull’argomento dal programma “Hashtag24” di Sky Tg 24.

Il dato si ricava dal dettato normativo. L’attuale art. 337-ter c.c. prevede che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. La norma, quindi, sancisce innanzitutto un principio di contribuzione al mantenimento dei figli sulla base del principio della proporzionalità.

Dove si ricava il principio del mantenimento diretto dei figli?

Il principio del mantenimento diretto della prole si ricava dal medesimo art. 337-ter c.c.: tal articolo, nel periodo immediatamente successivo stabilisce che il giudice fissa “ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico”. La legge è chiara e prevede un “assegno periodico” solo ove necessario. Il mantenimento diretto, quindi è possibile ed è previsto proprio dalle norme sulla filiazione. Anche il Tribunale di Brindisi, in una nota e recente ordinanza, ha ricordato che “la forma privilegiata dal legislatore, “è quella diretta”.

Spesso, tuttavia, tale principio è disatteso e viene stabilito un assegno di mantenimento.

Quest’ultimo viene determinato sulla base dei seguenti parametri:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Mantenimento diretto dei figli e affidamento condiviso

Mantenimento diretto dei figli e affidamento condiviso

Mantenimento diretto dei figli e affido condiviso : la Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa, non molto tempo fa, su mantenimento diretto dei figli e affido condiviso (Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2012, n. 785). Gli Ermellini si sono espressi favorevolmente sul mantenimento diretto come forma di piena attuazione dell’affidamento ad entrambi i genitori. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che il collocamento paritario della prole non è un principio che vale sempre, ma deve essere valutato “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” della prole.

Non è escluso quindi che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè.

L’art. 155 c.c., riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria “la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, dispone che il giudice fissi “altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento…”, così conferendo allo stesso giudice un’ampia discrezionalità.

Nell’esercizio di tale discrezionalità, comunque, ricordano gli Ermellini, il Giudice deve fornire congrua motivazione.

Per verificare se nel proprio caso sia possibile dar corso a mantenimento diretto dei figli e affido condiviso è consigliabile contattare quanto prima un avvocato matrimonialista, soprattutto prima dell’inizio di un procedimento giurisdizionale. Clicca in alto sul motore di ricerca per trovare un avvocato matrimonialista nella tua città.