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Annullamento del matrimonio per violenza e minaccia

Annullamento matrimonio per minaccia
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Annullamento del matrimonio per violenza

 E’ valido il matrimonio contratto da una persona che sia stata costretta alle nozze?

Il nostro codice civile consente l’annullamento del matrimonio contratto a seguito di violenza. Il legislatore italiano, con l’art. 122 comma I c.c., ha inteso tutelare colui il quale abbia prestato il proprio consenso al matrimonio, atto personalissimo e libero, a seguito di violenza.

Di quale violenza si tratta?

L’articolo in esame si riferisce alla violenza morale e non alla violenza fisica. Non rileva il “timore reverenziale” o un sentimento di soggezione o autosuggestione, magari per la particolare posizione sociale o lavorativa dello sposo o della di lui famiglia.

Deve trattarsi di una violenza tale da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni, un suo familiare o i suoi beni, ad un male ingiusto e notevole.

Diverso è il caso di violenza fisica, ravvisabile in rarissimi casi, come la costrizione a firmare la procura, in caso di matrimonio per procura, lo stato di ipnosi, oppure la somministrazione forzosa di droghe. In questi casi, quando la costrizione si concretizza nella eliminazione totale del consenso di uno dei due nubendi, il matrimonio viene considerato nullo, per cui si può impugnare con apposita azione.

Da chi deve provenire la violenza?

La violenza deve venire dall’esterno, non importa se da parte dello sposo o di terzi in genere che abbiano costretto lo sposo o la sposa a contrarre matrimonio.

Non deve essere necessariamente riconoscibile dall’altro sposo.

Facciamo un esempio:

Tizio, genitore di Caio, minaccia Caia di far del male a lei e ai suoi cari se non convolerà a nozze con suo figlio Caio.

In tal caso è irrilevante, ai fini dell’annullamento del matrimonio per violenza, il fatto che Caio si sia accorto della minaccia del padre nei confronti di Caia.

Come dimostrare in giudizio che il matrimonio è stato contratto a seguito di violenza morale?

La dimostrazione in giudizio deve essere fatta da una parte portando dinanzi al giudice uno o più episodi specifici, che diano atto della estorsione del consenso, dall’altra dimostrando l’esistenza del nesso causale tra la violenza morale e la formazione del consenso a contrarre matrimonio.

La prova che bisognerà fornire al giudice deve vertere a dimostrare che la violenza è stata il fattore determinante nella formazione del consenso alle nozze dello sposo o della sposa e che questi sono stati costretti al matrimonio.

Chi può impugnare il matrimonio contratto per violenza morale?

E’ legittimato all’azione di annullamento del matrimonio contratto per violenza il solo sposo vittima della minaccia.

Attenzione perché questa azione non è più promuovibile dopo un anno di coabitazione ininterrotta successivamente alla cessazione della violenza. Nel caso invece non vi sia stata coabitazione annuale ininterrotta l’azione per annullamento del matrimonio contratto per violenza è promuovibile entro dieci anni dalla celebrazione.

 

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