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Il matrimonio fra anziano e badante

Matrimonio fra anziano e badante - Annullare il matrimonio fra parente anziano e straniera
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Annullamento del matrimonio fra anziano e badante 

E’ possibile annullare il matrimonio del nonno se lui era incapace di intendere e di volere ?

Il matrimonio fra anziano e badante in Italia è un fenomeno radicato da almeno 15 anni, ma si sta registrando un aumento vertiginoso di matrimoni contratti tra anziani e giovani straniere, per lo più persone che dovrebbero prendersi cura del soggetto incapace di provvedere a sé stesso.

Dei circa 30 mila matrimoni misti che vengono celebrati ogni anno nel nostro paese, nell’ultimo decennio sono stati circa 3 mila i matrimoni tra uomini tra i 70 e gli 85 anni, single, vedovi o già divorziati con giovanissime straniere. Di questa tendenza molto spesso devono occuparsi i Tribunali civili, ad esempio per invalidare testamenti o per dichiarare l’annullamento dei matrimoni, ma a volte anche i Tribunali penali, ove ricorra il reato di circonvenzione di incapace.

Vittima di questi matrimoni (molto spesso) di interesse però non sono solo gli anziani circuiti, e i discendenti impoveriti ma anche il sistema pensionistico, già moto fragile, del nostro Paese, che è corso al riparo promulgando una legge definita, causticamente, “anti-badante”.

In base a questa legge (n. 111/2011 con effetti dal 1 gennaio 2012) viene sancito il taglio della pensione di reversibilità per coloro che abbiano contratto matrimonio con un consorte sopra i 70 anni, o comunque più anziano di 20 anni. Nei casi così descritti, verranno tagliate del 10% per ogni anno che manca al raggiungimento dei 10 anni del matrimonio.

Che fine fa quindi la pensione del parente anziano che ha sposato una giovane badante?

Se alla morte del consorte il matrimonio era valido da cinque anni, ad esempio, la decurtazione sarà del 50%. Nessun taglio viene applicato solo in caso di presenza di figli minori studenti o inabili.

E’ evidente come dato il numero di matrimoni in questione, in crescita esponenziale , il rapporto anziano-badante non può essere ridotto ad una serie poco credibile di luoghi comuni e storie già scritte ma si tratta, al contrario, di un fenomeno dei nostri giorni che deve essere studiato e di volta in volta valutato nella sua complessità.

Ma è possibile annullare il matrimonio fra anziano e badante ?

Perché un organo giudiziario può permettersi di intromettersi nella vita privata e sentimentale di un libero cittadino ?

L’articolo 29 della Costituzione parla di “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. L’articolo 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ci dice che “uomini e donne in età matrimoniale hanno il diritto di sposarsi e fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”.

Anche l’anziano con la badante quindi secondo la Costituzione e la CEDU deve avere la possibilità di convolare a nozze. L’ordinamento giuridico, tuttavia, protegge l’individuo in stato di incapacità di intendere e di volere – causa che può essere permanente o transitoria – sia prima di contrarre matrimonio, sia successivamente.

matrimonio fra il nonno anziano e la badante

Matrimonio fra anziano e badante – Annullare il matrimonio fra il parente anziano e la giovane straniera

Il primo filtro alla validità del matrimonio è costituito dal controllo del Pubblico Ministero: questi deve opporsi sempre al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o gli consta l’infermità mentale di uno degli sposi.

Nel caso in cui vi sia interdizione, infatti, vi è espresso divieto di contrarre matrimonio e nel caso in cui questo venga comunque celebrato, il matrimonio può essere annullato anche dai parenti o da chiunque abbia un interesse legittimo. Il secondo grado di protezione dell’ordinamento è costituito dalla possibilità di annullare il matrimonio fra anziano e badante.

La situazione contingente non è per nulla semplice, anche perché spesso l’anziano non avvisa la famiglia di essersi sposato, magari per paura o per la percezione di avere tutti contro.

Quali sono le azioni da compiere per annullare il matrimonio del parente anziano con la giovane straniera?

L’anziano può comunque annullare il matrimonio grazie all’azione di annullamento per incapacità naturale, cioè l’incapacità di intendere e di volere, prevista dall’art. 120 c.c. Egli dovrà provare di non essere stato capace di intendere e di volere al momento della celebrazione delle nozze: ciò si può provare anche con documentazione medica e testimonianze. I giudici sono attenti e prudenti in questo, e attraverso perizie e valutazioni fattuali verificano la sussistenza di eventuali vizi del consenso a danno dell’anziano che contrae matrimonio con una giovanissima straniera.

L’annullamento per vizio della volontà risulta l’unica forma di tutela dopo che il matrimonio è stato celebrato, oltre ai possibili vizi della volontà previsti dall’art. 122 c.c. come l’errore, la violenza o il timore di eccezionale gravità: anche queste circostanze, comunque dovranno essere provate in giudizio.

Per gli eredi vi è la possibilità di impugnare il matrimonio di uno dei coniugi che sia affetto da vizi della volontà (art. 122 codice civile) o per incapacità naturale (art. 120 codice civile) ma solo nel caso in cui l’azione sia già stata esercitata dal coniuge il cui consenso o la cui capacità risulti viziata, nel qual caso l’azione è trasmissibile agli eredi qualora il giudizio sia “già pendente alla morte dell’attore”.

La Cassazione, con sentenza del 30 giugno 2014, n. 14794, statuendo sulla Nullità del matrimonio civile contratto da un anziano con una giovane badante, ha sancito che non sono legittimati all’azione di annullamento del matrimonio fra anziano e badante gli eredi della persona che, al momento delle nozze, versava in stato di incapacità naturale e sia deceduto senza aver proposto tale azione, prima della pronuncia dell’interdizione o della designazione dell’amministratore di sostegno.

Attenzione, aggiornamento:

 il Tribunale di Roma, Sezione I, con una importantissima sentenza emessa in data 4.3.2016, ha sancito la possibilità, per l’amministratore di sostegno, di impugnare il matrimonio del soggetto che abbia contratto matrimonio in stato di incapacità di intendere e di volere. Questo apre la strada ad azioni di annullamento matrimonio del genitore anziano con giovane straniera oppure di azioni di annullamento del matrimonio fra anziano e badante. Inoltre la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in data 11 maggio 2017, n. 11536, ha recentemente confermato la facoltà, per l’amministratore di sostegno, di impugnare il matrimonio contratto dal soggetto in violazione del disposto dell’art. 120 c.c..

In ogni caso, è bene analizzare caso per caso ogni aspetto della vicenda che riguarda un anziano. Molti, infatti sono i casi in cui, pur senza matrimonio, una giovane e avvenente donna possa circuire un parente di una certa età, facendosi intestare beni mobili e immobili, oppure prosciugando il conto in banca. Per tale motivo è consigliabile contattare per tempo un avvocato esperto di tali vicende, al fine di non doversi poi trovare ad affrontare anche processi più costosi relativi all’eredità.

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