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Se il marito mente sulla laurea o sul suo stipendio, il matrimonio è annullabile

marito mente sulla laurea
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Quali sono le conseguenze giuridiche dell’annullamento del matrimonio se il marito mente sulla laurea?

 

Il codice civile italiano consente ai coniugi di chiedere, oltre alla separazione e al divorzio, anche l’annullamento del matrimonio; esso può essere richiesto dinanzi al giudice civile oppure, qualora il matrimonio sia stato celebrato secondo il rito canonico, dinanzi al giudice ecclesiastico.

Cosa succede se il matrimonio viene dichiarato nullo dal giudice ecclesiastico?

In tal caso, sarà necessaria la cosiddetta “delibazione” della sentenza di nullità del matrimonio, ovverosia la valutazione da parte dell’autorità giudiziaria italiana sulla validità di quel matrimonio secondo le norme del nostro codice civile.

Come mai c’è bisogno della delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico?

Perché le cause di nullità del matrimonio canonico sono diverse da quelle previste dal nostro codice civile, quindi il giudice civile dovrà verificare se, quel determinato matrimonio, considerato nullo per l’ordinamento canonico, può esser considerato tale anche dall’ordinamento italiano.

Recentemente, la Corte d’Appello dell’Aquila, si è trovata a dover esaminare il caso di una donna che aveva ottenuto una sentenza di nullità matrimoniale dal giudice ecclesiastico, poiché il futuro marito aveva mentito sulla laurea e sullo stipendio, prima delle nozze (Sentenza 16 giugno 2015 n. 786).

In pratica, il promesso sposo aveva convinto la donna a sposarlo sulla base del proprio titolo di studio e del suo stipendio: aveva detto alla donna di avere una laurea e di avere un ottimo lavoro che avrebbe garantito a entrambi un agiato tenore di vita.

Il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio per “dolo”, giudicando che se il marito mente sulla laurea oppure mente sullo stipendio prima delle nozze, ciò può essere qualificato come un artifizio o raggiro dell’uomo, volto a carpire la volontà della donna.

La Corte d’Appello dell’Aquila, investita della questione al fine di poter dare efficacia alla sentenza di nullità matrimoniale anche nel nostro ordinamento, ha sostenuto che sebbene il codice civile italiano non preveda il dolo quale causa di annullamento del matrimonio, ciò non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, purchè gli artifizi o raggiri abbiano determinato nell’altra parte (cioè la moglie) errori aventi caratteri oggettivi che li assimilino a quelli rilevanti nel nostro sistema.

Quali possono essere questi caratteri oggettivi?

Deve trattarsi di errori che abbiano come oggetto connotati o “qualità” personali dell’altro coniuge che siano “significative”:

ad esempio, il titolo di studio, come la laurea, la sua attività professionale, oppure il suo stipendio e la sua conseguita autonomia economica e patrimoniale.

Quindi, se il marito mente sulla laurea o sul titolo di studio, come pure sul suo stipendio e sulla sua attività professionale, è possibile sia ottenere la sentenza di nullità matrimoniale da parte del tribunale ecclesiastico, sia chiedere la successiva delibazione della sentenza al giudici italiani.

E’ fondamentale, al fine di capire se l’errore determinato nel coniuge sia assimilabile a quelli previsti dall’ordinamento, una previa consulenza con un avvocato matrimonialista.

 

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