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Se la moglie scopre che il marito è gay, può chiedere l’annullamento del matrimonio

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Se si scopre che il marito è gay è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio

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Cosa succede se la moglie scopre che il marito è gay?

Quali conseguenze dal punto di vista giudiziario possono esserci?

L’art. 122 comma III c.c. prevede una serie di specifiche ipotesi di annullamento del matrimonio per errore che riguardano, tra l’altro, anche la sfera più intima del matrimonio, quella relativa alla sessualità.

Il preciso comma dell’articolo in esame, oltre a sancire che è annullabile il matrimonio contratto per errore su malattie fisiche o psichiche del coniuge, stabilisce che l’errore su una anomalia oppure una deviazione sessuale dello sposo può portare all’annullamento del matrimonio.

Fra gli errori sulle qualità del coniuge, i cosiddetti errori qualitatae personae, la norma in esame elenca quindi anche la “deviazione”.

Ma cosa si intende per deviazione? Il marito gay è considerato come deviato?

Si ritiene assimilabile alla deviazione quel comportamento psichico o sessuale del coniuge che venga considerato patologicamente anomalo. Come esempio si potrebbero fare i casi di transessualismo, che viene riconosciuto come errore essenziale qualora sia stato ignorato dall’altro coniuge al momento del matrimonio.

Allo stesso modo vengono considerate “deviazioni sessuali” le particolari tendenze o i desideri di un coniuge che, per l’altro sono incompatibili.

Fondamentale che tali “deviazioni” siano tali da essere oggettivamente insostenibili da parte dell’altro coniuge ai fini di un normale svolgimento della vita familiare.

L’omosessualità, però, non viene intesa dalla Giurisprudenza come “deviazione”. In questo senso, il Tribunale di Milano, con la sentenza del 13 febbraio 2013, ha avuto il pregio di affermare che l’invalidità del matrimonio contratto in errore sull’omosessualità del coniuge non può essere domandata ai sensi dell’art. 122 comma 3 n. 1 c.c., e cioè non può essere domandata sulla base dell’equiparazione fra anomalia o deviazione sessuale ed omosessualità.

Come sottolineato dal Giudice, nel caso in specie, nessun lessico giuridico, medico, sociale ed etico colloca la omosessualità in tale paradigma nosografico. Quindi il marito gay non può e non deve essere considerato come deviato. Al contrario, l’omosessualità è parte della sua persona, e concorre a determinare la sua identità come essere umano.

E’ possibile chiedere l’annullamento del matrimonio se si scopre che il marito è omosessuale?

Sì, sarà possibile chiedere l’annullamento del matrimonio, per la scoperta dell’omosessualità del coniuge, ma sulla base dell’art. 122 comma 2 c.c., “in quanto l’errore cade sull’identità sessuale del consorte nella definizione di orientamento e direzione del comportamento sessuale che costituiscono, compongono, definiscono la sua identità complessiva, la specifica individualità, la sua soggettività”.

E’ fondamentale inoltre ricordare che l’azione di annullamento del matrimonio non può essere proposta se vi è stata coabitazione fra i coniugi per un anno dopo che sia stato scoperto l’errore. Se non vi è stata coabitazione per un anno, invece, il termine è di dieci anni.

Attenzione, come sancito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 07/03/2006, n. 4876), ai fini dell’impugnativa del matrimonio per errore sulle qualità del coniuge – fra cui l’esistenza di una anomalia o di una deviazione sessuale – è necessario fornire:

a) la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio,

b) influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso.

Inoltre sarà compito del giudice apprezzare, sulla base anche di rilievi medico-scientifici, la rilevanza della infermità ai fini dell’ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore.

Non solo, poiché in questa valutazione bisognerà tenere conto, e sarà onere dell’avvocato matrimonialista incaricato allegare e documentare, delle condizioni, della personalità, della posizione sociale del richiedente come pure ogni di altra circostanza obiettiva emergente dagli atti.

E’ sempre bene valutare, prima di intraprendere una causa di annullamento di matrimonio, la sussistenza dei presupposti, onde evitare di incorrere in azioni infondate, che diano eventualmente adito a soccombenza giudiziale, con ogni conseguenza di legge.

Ad esempio è stato ritenuta infondata l’azione di annullamento del matrimonio intrapresa dal marito nei confronti della moglie, affetta da thalasso-dreapanocitosi, poiché il giudice ha giudicato che la stessa moglie in realtà era in grado di condurre una normale vita di relazione e di assolvere i doveri derivanti dal matrimonio, ivi compresa la facoltà di intrattenere rapporti sessuali con il marito e di portare a termine una gravidanza.

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