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Se la ex moglie si licenzia ha diritto all’assegno di divorzio?

Se la ex moglie si licenzia ha diritto all’assegno di divorzio
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Nei procedimenti di divorzio, se la ex moglie si licenzia, si pone il problema relativo all’assegno di divorzio. Già in altro articolo abbiamo chiarito che molti sono i motivi per i quali può essere rigettata la richiesta di assegno. Ad esempio, se la ex moglie ha un convivente, non avrà diritto all’assegno di divorzio. La Corte di Cassazione con l’ordinanza pubblicata il 18 ottobre 2019, n. 26594, ha chiarito le conseguenze del licenziamento dell’ex moglie. La “tattica” del licenziamento, che in alcuni casi è persino un finto licenziamento, non sempre porta i suoi frutti.

Licenziamento dell’ex moglie e assegno di divorzio

Nel giudizio capitato dinanzi agli Ermellini, la donna aveva chiesto un mantenimento per i figli e per sé. Il Tribunale di Verbania aveva imposto un contributo di 200 Euro mensili per il mantenimento dei figli, e un assegno divorzile di pari importo. La Corte di Appello di Torino ha accolto l’appello dell’uomo e ha revocato l’assegno divorzile. In particolare, la Corte ha rilevato come la ex moglie si fosse licenziata decidendo di trasferirsi presso i suoi genitori. Tale scelta di vita non poteva gravare l’ormai ex marito di un onere quale l’assegno divorzile.

La ex moglie era ancora in giovane età e aveva dimostrato di avere piena capacità lavorativa. Se non si fosse trasferita ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una più redditizia o consona alle sue esigenze personali.

La signora, pertanto, ricorreva in Cassazione.

Se la ex moglie si licenzia ha diritto all’assegno di divorzio - la prova in giudizio

Se la ex moglie si licenzia ha diritto all’assegno di divorzio – la prova in giudizio

Secondo la Cassazione, se la ex moglie si licenzia..

I Giudici della Suprema Corte hanno ricordato che, come da sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite, l’assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, “richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.

L’assegno di divorzio, prosegue la Cassazione, ha sì una funzione riequilibratrice, ma questa non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita familiare, bensì al “riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia”.

Nella specie, non era emersa una impossibilità a procurarsi mezzi adeguati. Al contrario, la mancanza di mezzi dipendeva dalla libera scelta della ex moglie che ha deciso di abbandonare l’occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso. L’avvocato della ex moglie, inoltre, non aveva in alcun modo allegato circostanze che potessero legittimare la concessione dell’assegno dal punto di vista del contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari. Per tali motivi, la Suprema Corte ha confermato la legittimità della pronuncia della Corte di Appello di Torino. La richiesta di assegno di divorzio dell’ex moglie, licenziatasi, è stata dunque rigettata.

Quali sono i mezzi da utilizzare in giudizio se la ex moglie si licenzia?

Per contrastare le richieste economiche dell’ex coniuge ci sono molti metodi. Sia nel giudizio di separazione, sia nel giudizio di divorzio. E’ necessario ingaggiare degli investigatori privati? Sono validi i messaggi del coniuge? Per rispondere a queste domande specifiche e trovare i giusti strumenti per contrastare le richieste economiche dell’ex coniuge, si può acquistare il volume “Istruttoria e Mezzi di Prova nei procedimenti di separazione”. Scritto dall’Avv. Stefano Molfino, avvocato matrimonialista del Foro di Milano ed edito da GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. Per acquistare il libro direttamente dal sito dell’editore, CLICCA QUI.

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