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Fondo di solidarietà per il coniuge debole

fondo di solidarieta per il coniuge
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Il Governo, con il decreto attuativo del 15 dicembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2017 ha istituito il fondo di solidarietà per il coniuge debole, cosiddetto “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” per gli anni 2016 e 2017.

Di cosa si tratta?

Il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno è uno strumento che ha lo scopo di fornire un sostegno economico al coniuge in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

A quanto ammonta il Fondo di solidarietà per il coniuge debole in stato di bisogno?

Per il 2016 sono stati stanziati 250.000 euro, mentre per il 2017 sono previsti 500.000 euro. Attenzione: non in tutta Italia è prevista questa misura, poiché, come precisa la stessa legge, si tratta di una misura a carattere sperimentale, che verrà applicata solo in alcuni Tribunali in cui si potranno presentare le relative istanze.

Dalle prime applicazioni, tuttavia, emerge un incredibile “vulnus” legislativo, un vuoto che corre il rischio di frustrare lo scopo di questo utile strumento assistenziale.

Il Tribunale di Milano con il provvedimento dello scorso 8 giugno, emesso dal Presidente Delegato Dr.ssa Anna Cattaneo, ha chiarito che presupposto per accedere al Fondo di solidarietà istituito a favore del coniuge in stato di bisogno, di cui al  Decreto n. 208 del 15 dicembre 2016, è che il richiedente non abbia percepito l’assegno di mantenimento (previsto dall’art. 156 c.c.), in quanto trattasi di una misura in favore del solo “coniuge debole” e non a tutela dei minori, risulta pertanto irrilevante che sia stato previsto l’obbligo di mantenimento a favore dei figli ai sensi dell’art. 337-ter c.c.

Fondo di solidarieta per il coniuge debole

Fondo di solidarietà per il coniuge debole

Tale provvedimento ha dichiarato quindi l’inammissibilità dell’istanza presentata lo scorso 31 maggio da una madre che non si vedeva corrispondere l’assegno di mantenimento (ai sensi dell’art. 337-ter cc.) per la figlia fin dal 2012 a seguito della sentenza di separazione del 2010.

Il giudice ha comunque evidenziato che la scelta del legislatore di aiutare solo il genitore in stato di bisogno che sia titolare di assegno ex art. 156 c.c.,  ma non anche quello che si trovi concretamente in difficoltà, pur non percependo il mantenimento per i figli e trovandosi di fatto in disagio economico, ha sollevato dubbi di legittimità in relazione al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Nonostante ciò, precisa il Giudice,  tali dubbi di costituzionalità possono essere allo stato superati in quanto l’istituzione del fondo è una previsione eccezionale, transitoria e sperimentale, come previsto dalla legge stessa.

E’ chiaro che se il fondo di solidarietà per il coniuge debole e in stato di bisogno non sarà modificato dal legislatore, la sua applicazione sarà limitata a casi sporadici e in concreto pochi saranno i benefici apportati da questo strumento. Si pensi alla maggioranza delle separazioni, ove il coniuge o in generale il genitore collocatario dei minori non percepisce l’assegno di mantenimento per sé ma solo per la prole: ebbene in tutti questi casi, allo stato, come confermato dall’ordinanza del Tribunale di Milano, non è applicabile il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con evidente pregiudizio in capo al genitore collocatario al quale non viene versato mensilmente l’assegno di mantenimento per i figli.

Dott. Massimo Raimondi

Consulente Legale a Legnano in Diritto di famiglia e diritto civile

Tel. 338.5820441