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Il genitore deve versare il mantenimento dei figli anche se disoccupato

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Il genitore deve mantenere i figli anche se disoccupato

 

Il Tribunale di Milano, fonte inesauribile di giurisprudenza in tema di diritto di famiglia, si è pronunciato su una questione molto spinosa, ovverosia il mantenimento dei figli nel caso in cui uno dei genitori sia disoccupato (decreto 15 aprile 2015).

I giudici meneghini hanno sancito che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha in ogni caso diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia; il tenore di vita del minore deve essere analogo, per quanto possibile, a quello goduto prima della separazione dei genitori.

I doveri previsti dall’art. 147 c.c. impongono ai genitori non solo di mantenere i figli tramite gli alimenti, ma anche di assicurare loro un’abitazione, una scuola, eventuali sport, etc..

Come si calcola l’assegno di mantenimento per i figli?

Del calcolo per l’assegno di mantenimento dei figli ne abbiamo già parlato in altro articolo, ma ricordiamo che il parametro di riferimento per tutto ciò è costituito non soltanto dai rispettivi redditi, bensì anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore.

Cosa succede se uno dei genitori è disoccupato?

Il genitore deve mantenere i figli anche se disoccupato, poiché ciò non giustifica in ogni caso il venir meno dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore.

Secondo i giudici del Tribunale di Milano, la disoccupazione del genitore non convivente con i figli potrà giustificare, al massimo, che venga posta a suo carico una somma onnicomprensiva, lasciando le spese straordinarie integralmente in capo all’altro genitore.

Nella fattispecie, il minore era stato collocato con il padre, mentre la madre viveva con il suo nuovo compagno presso la sua abitazione e veniva da questo mantenuta. Ella non aveva alcun debito e, secondo il tribunale, questo era sintomo di una seppur limitata autonomia economica.

Rilevato che lo stato disoccupazione della madre non esonera questa dall’obbligo di mantenimento del figlio, i Giudici evidenziavano che, comunque, la donna aveva un lavoro part-time e godeva, pertanto, di una entrata fissa da lavoro dipendente (circa € 680,00 netti mensili).

Tenuto conto fra l’altro anche degli oneri abitativi e scolastici del minore, tutti gravanti sul padre, e considerata la capacità lavorativa della donna – una giovane madre –  ponevano a carico della stessa l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando al padre la somma di euro 300,00 mensili, onnicomprensivi.

Sulla base del principio secondo cui il genitore deve mantenere i figli anche se disoccupato, come si può notare, i Giudici hanno analizzato tutta la situazione economica e personale del genitore in questione: sarà dunque necessario, prima di intraprendere qualsiasi giudizio, esaminare tutta la documentazione utile con il proprio avvocato matrimonialista, al fine di fornire al giudice elementi utili per la pronuncia dei provvedimenti di legge sull’affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.

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