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La famiglia di fatto: norme della Costituzione

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Ad oggi, nonostante diverse proposte legislative e nonostante la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, la Carta di Nizza, il Trattato di Lisbona e le diverse Risoluzioni del Parlamento Europeo, la coppia di fatto non trova una regolamentazione organica all’interno del nostro ordinamento.

L’influenza della corrente cattolica, ha comportato in passato e comporta tutt’ora il blocco di qualsiasi iniziativa che legittimi e che conferisca diritti e doveri ad una famiglia di fatto.

Si pensi che l’art. 29 della nostra Costituzione, frutto di una lotta molto accesa all’interno dell’Assemblea Costituente tra la componente cattolica e quella laica, in principio diceva:

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio indissolubile”

Una proposta di tal genere non poteva certo passare, anche perché, oltre a sbarrare la strada al divorzio, si scontrava con la possibilità, già ammessa, di annullare il matrimonio, sia civile che religioso.

L’attuale formulazione dell’art. 29 della Costituzione è dunque:

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”

Questa norma, secondo molti autori, indica la preferenza dell’ordinamento nei confronti della famiglia fondata sul matrimonio.

Secondo alcuni addirittura senza matrimonio non esisterebbe famiglia, né diritti e doveri riconosciuti. E’ davvero così?

Bisogna tener presente che l’art. 2 della nostra Costituzione tutela “i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Affermare che la famiglia di fatto non sia una formazione sociale dove si svolge la personalità dell’individuo è senz’altro insensato.

La famiglia di fatto non ha, comunque, rilevanza solo per le coppie composte da un uomo ed una donna, ma anche per le coppie di persone dello stesso sesso.

Già nel 1994, infatti, il Parlamento Europeo sanciva il principio di non discriminazione per le coppie omosessuali.

Quindi, essendo il diritto di avere una famiglia un principio inviolabile dell’uomo, e dato che la Costituzione all’art. 2 tutela i diritti inviolabili del’uomo, al momento la legislazione italiana in materia di famiglia, oltre ad essere elusiva di una serie di trattati internazionali, di raccomandazioni e risoluzioni del Parlamento Europeo, è incostituzionale in quanto contraria all’art. 2 della stessa Costituzione.

La tutela giuridica alla famiglia di fatto non toglierebbe dignità alla famiglia fondata sul matrimonio, ma riempirebbe un vuoto di tutela ad un fenomeno sempre in maggior crescita all’interno del nostro Paese.

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