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Anziano Latin Lover condannato: il corteggiamento è persecutorio

Anziano corteggiamento persecuzione
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Qual è il limite tra corteggiare e commettere un reato?

Se l’anziano corteggia in modo serrato una ragazza, è prevista una attenuante?

Con la sentenza n.45453/2015 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un arzillo settantenne, condannato sia in primo grado che in secondo grado per il reato di Atti Persecutori, noto alle cronache come “Stalking” (dall’inglese to stalk = inseguire, perseguitare) per aver insistentemente corteggiato la persona offesa, anche con atti di molestia, provocando nella giovane vittima uno stato di ansia tale da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita.

L’anziano signore si era invaghito della giovane vicina di casa, dirimpettaia di balcone, amica della figlia, tanto da iniziare un vero e proprio corteggiamento: dapprima con gesti molto romantici che però nel corso del tempo sono diventanti sempre più pesanti e morbosi.

Il settantenne non si è limitato a mandare baci da un balcone all’altro e a battere le mani sul cuore in segno di amore ma col trascorrere del tempo ha cominciato a divenire più assillante. In un’occasione ha aspettato la giovane donna fuori dalla palestra, e in un’altra fuori dal parrucchiere; una volta l’ha raggiunta in un parco pubblico dove di trovava coi figli sussurrandole “ma lo vuoi capire che sono innamorato di te?”; addirittura durante una processione religiosa, l’uomo in chiesa le ha detto “ti amo”.

Ma l’episodio più grave è stato quando il troppo focoso anziano signore, mentre la donna era sul balcone, seduto nella cucina della propria casa si toccava le parti intime assicurandosi che la donna notasse il gesto. La giovane donna, ormai spaventata, non usciva più da sola e si faceva accompagnare sempre dalle amiche o dal marito. I comportamenti dell’uomo erano continuati nonostante sia la figlia – amica della “corteggiata” – sia il genero lo avessero invitato a diminuire le avance.

Tribunale e Corte d’Appello non hanno avuto dubbi: il corteggiamento è persecutorio.

Il vero nodo della questione è l’effetto che questo corteggiamento troppo pesante ha provocato nella donna, quello che poi ha portato alla condanna per Stalking. Perché la vittima ha sentito crescere dentro sé lo stato d’ansia e di paura legato ai comportamenti dell’uomo che diventavano sempre più molesti e ingerenti.

Il reato di atti persecutori si è realizzato proprio quando la reiterazione di questi atteggiamenti molesti ha fatto sorgere l’ansia e la paura nella vittima. La Suprema Corte ha affermato che “alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nell’art 612 bis c.p.”.

Il “perdurante e grave stato di ansia o di paura” (evento tipico del reato di Stalking) generato dai comportamenti ripetuti nel tempo dall’uomo può manifestarsi anche non immediatamente ma a seguito dell’ennesimo atto molesto, proprio per quanto affermato dalla Cassazione, in quanto il disagio viene accumulato dopo ogni singolo gesto e diventa talmente elevato che solo alla fine della sequenza persecutoria degenera in una prostrazione psicologica tale da provocare un grave e perdurante stato di ansia e paura.

Sono servite a poco le difese del settantenne, basate quasi esclusivamente sulla valutazione dei singoli gesti e delle singole condotte dello stesso che non avrebbero potuto provocare lo stato di ansia e di paura in quanto da considerarsi “corteggiamento”.

Infatti è la considerazione di tutte le condotte nel loro insieme, come sequenza, che assume rilevanza penale, in ragione del disagio e del malessere che hanno generato e fatto crescere nella vittima, sfociato infine in quello stato d’ansia o di paura tipico del reato di Stalking. E di certo, l’uomo, era ormai ben consapevole del disagio che aveva causato, visto che era stato invitato a smettere di tenere quei comportamenti anche dal marito e dal fratello della vittima. E questo ha portato inevitabilmente alla conferma della condanna.