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Coppie di fatto: il convivente che ruba all’altro non è punibile

Convivente che ruba
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Cosa succede se il convivente o la convivente ruba al partner?E’ punibile penalmente?

L’argomento “Coppie di Fatto” è un argomento molto delicato e di grande attualità nel dibattito italiano, a tal punto che da qualche anno è stato creato un sito apposta per le coppie di conviventi, www.coppiedifatto.it .

Recentemente l’Italia è stata condannata da parte della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, che ritiene inadeguata e lacunosa “la tutela legale attualmente disponibile” nel nostro Paese “per le coppie omosessuali” che “non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di due persone impegnate in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile”.

Ma al di là della tutela delle coppie omosessuali, in Italia un minimo di riconoscimento a livello legislativo manca anche per le coppie di fatto eterosessuali. A sopperire tale mancanza è intervenuta più volte la Giurisprudenza della Corte di Cassazione che pian piano ha esteso molti dei diritti previsti per le coppie sposate.

Estendere la disciplina prevista per le coppie sposate alle coppie di fatto – a prescindere che siano omosessuali o eterosessuali – significa ampliare il raggio di azione anche della disciplina penale.

Così come esistono molte fattispecie aggravate dall’esistenza di un rapporto di coniugo che sono state estese alle coppie di fatte, anche le previsioni più favorevoli andrebbero estese.

Stiamo parlando in particolare della previsione della causa di non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti ex art 649 c.p. L’articolo in questione prevede una speciale “esimente” riferita ai reati contro il patrimonio commessi senza l’uso della violenza, per i quali è prevista la non punibilità dell’autore se commessi in danno del coniuge non legalmente separato (art 649 co.1, n.1).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 39480 del 30 settembre 2015 riprende proprio questo argomento. L’imputato veniva condannato quale responsabile dei reati di lesione, danneggiamento, furto e tentato danneggiamento commesso nei confronti della convivente. Avverso alla sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione lamentando proprio il mancato riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 649 c.p.

La Suprema Corte accoglie la domanda dell’imputato, e ribadendo un principio già affermato nella sentenza n.32190/09 afferma che “non è punibile il furto” commesso “in danno del convivente more uxorio, ma è punibile, a querela della persona offesa, il furto in danno della persona già convivente more uxorio”.

Cosa significa?

Significa che, anche in presenza di convivenza more uxorio e non solo di matrimonio con effetti civili, i delitti contro il patrimonio commessi senza violenza non sono punibili se commessi in danno del convivente more uxorio e non solo del coniuge.

Il convivente o la convivente che ruba o ha rubato all’altro, quindi, potrebbe essere assolto da ogni accusa.

E infatti l’imputato è stato mandato assolto dalle accuse di danneggiamento, furto e tentato danneggiamento commesso nei confronti della convivente in quanto non punibile ai sensi dell’art. 649 c.p.

L’intervento della Suprema Corte sul tema coppie di fatto sarà essenziale almeno fino a quando il legislatore non riuscirà ad emanare una legge compiuta e sistematica.

Luca B. Marsiglia

Studio Legale Marsiglia

Avvocato stabilito c/o l’Ordine degli Avvocati di Milano

Specializzazione: avvocato penalista di famiglia

20121 Milano Via Andrea Appiani n.5

20900 Monza Via San Martino n.5

Fax 02/61.71.252 Mobile 344/069.42.14

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