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La gravidanza surrogata praticata all’estero

gravidanza surrogata praticata all'estero
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La Gravidanza Surrogata praticata all’ estero è reato?

La Unioni Civili sono legge da poco, e nel dibattito che ha accompagnato tutto l’iter parlamentare sono state spese molte parole su un argomento davvero delicato: la gravidanza surrogata praticata all’ estero (detta anche G.P.A., ovverosia gestazione per altri).

Cos’è la Gravidanza Surrogata?

È il ruolo che nella fecondazione assistita è proprio della donna (madre portante) che assuma l’obbligo di provvedere alla gestazione e al parto per conto di una persona o una coppia sterile, alla quale si impegna a consegnare il nascituro. La fecondazione può essere effettuata con seme e ovuli sia della coppia sterile sia di donatori e donatrici attraverso concepimento in vitro (https://it.wikipedia.org/wiki/Surrogazione_di_maternit%C3%A0).

In Italia questa pratica è vietata dall’art. 12, comma 6, della L. n. 40/2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, il quale prevede un pena che va dalla reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600.000 a un milione di euro.

Cosa succede se una coppia italiana si reca in un paese ove tale pratica è consentita e torna in Italia con il figlio?

Questo è quanto è successo.

Una coppia italiana si reca in Ucraina a seguito della diagnosi medica di infertilità per ricorrere alla fecondazione assistita e ricorrere altresì alla surrogazione della maternità. Al rientro in Italia, la coppia è stata imputata per violazione dell’art 12, comma 6, della L. n. 40/2004, per il reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” previsto dall’art. 495 cod. pen. e per il reato di “Alterazione di stato” previsto dall’art. 567 cod. pen..

L’accusa, quindi, oltre a quella di aver pratica la surrogazione di maternità – vietata in Italia – era anche quella di aver fornito al pubblico ufficiale presente in Ambasciata false informazioni circa la maternità e la paternità del bambino, e di aver quindi alterato lo stato civile del neonato, indicando lo stesso come figlio della coppia italiana.

Il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli aveva assolto la coppia italiana da ogni accusa. Il Procuratore della Repubblica aveva però presentato ricorso per Cassazione per vedere annullata la sentenza e condannata la coppia.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.13525 del 5 aprile 2016 ha affermato che non commette reato la coppia italiana che si reca in Ucraina per far ricorso alla pratica della maternità surrogata, considerato che in Ucraina tale pratica è lecita.

Le motivazioni della Cassazione riprendono in gran parte quelle del Giudice per l’Udienza Preliminare e, per quanto riguarda il divieto di maternità surrogata, affrontano un tema importante e molto delicato, quello della punibilità di un fatto considerato reato sul territorio della Repubblica Italiana che non sia considerato reato in un ordinamento straniero. Ossia il cd principio della doppia incriminabilità: per punire un fatto considerato reato in Italia commesso all’estero, questo dev’essere ritenuto reato anche nel paese estero.

Il GUP prima, e la Cassazione dopo, hanno ritenuto che si potesse configurare la scriminante putativa ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del codice penale e quindi escludere la rilevanza penale.

Ma cos’è la scriminante putativa? Il comma 4 dell’art. 59 cod.pen. recita: “se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui”. Il legislatore ha voluto equiparare la situazione di chi agisce confidando erroneamente, ma incolpevolmente, nell’esistenza della scriminante, alla situazione in cui sia effettivamente presente.

I contrasti giurisprudenziali sulla portata della doppia incriminabilità per i reati commessi all’estero si traducono in un errore sulla portata applicativa della norma incriminatrice, con la conseguente esclusione della rilevanza penale della condotta.

Per quanto riguarda le altre due fattispecie penali contestate alla coppia – l’art. 495 cod. pen. “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” e l’art. 567 cod. pen. “Alterazione di stato” – la Cassazione ha escluso del tutto la responsabilità penale della coppia.

L’atto di nascita del bambino, dove viene indicata la coppia italiana come genitori, è un atto del tutto legittimo e vero, in quanto conforme alla legge del paese ove è stato redatto. Non c’è un atto falso o un atto alterato. Il delitto ex art. 567 c.p. non può essere integrato da un atto di nascita che risulta perfettamente legittimo ai sensi della normativa nella quale è stato doverosamente redatto. Di conseguenza le dichiarazioni relative al rapporto di filiazione non possono essere considerate false, in quanto il delitto ex art. 495 c.p. presuppone una falsa dichiarazione che nella realtà dei fatti non è mai avvenuta.

La coppia di genitori italiana non può essere condannata per la violazione dell’art 12, comma 6, della L. n. 40/2004 né per falso in atto pubblico e false dichiarazioni sulle generalità del neonato.

Una sentenza molto importante, che si contrappone all’unico precedente di senso opposto, che aveva dichiarato in stato di abbandono e quindi adottabile in Italia, il bambino nato all’estero, da pratica di procreazione assistita con gravidanza surrogata, detta anche maternità surrogata.

Di certo quello che è auspicabile è un intervento delle Sezioni Unite a dirimere questo importante contrasto, per chiarire i confini della liceità della pratica di Gestazione per Altri, e dei rapporti da mantenere con gli stati esteri ove questa pratica è consentita, in considerazione dell’elevato numero di cittadini italiani che si recano in paesi esteri ove la pratica della surrogazione di maternità è lecita e consentita.

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