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Il marito porta via i mobili di casa?Non è reato

Marito porta via i mobili di casa
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Se il marito porta via i mobili dalla casa coniugale prima della separazione non commette reato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 46153 del 18 novembre 2013 ha ribaltato la pronuncia di condanna nei confronti di un marito che, non ancora legalmente separato dalla moglie aveva portato via tutti gli arredi dalla casa coniugale.

Andiamo con ordine. La moglie dopo l’ennesima litigata lascia la casa coniugale assieme alla figlia.

Per contro, il marito porta via i mobili li trasferisce in un luogo accessibile solo a lui.

La moglie, anch’essa proprietaria degli arredi, lo querela e ne nasce un procedimento penale che si conclude con la pronuncia di condanna della Corte di Appello di Palermo nei confronti del marito per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (art. 392 c.p.). Il reato punisce “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo […]” ed è punito con la multa “fino a euro 516”.

Il marito ricorre per Cassazione e la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, evidenzia che in questo caso i coniugi non erano ancora separati e che la moglie si era allontanata volontariamente dalla casa coniugale. L’allontanamento aveva messo il marito nella condizione di avere il possesso dell’intero mobilio presente in casa e per questo motivo poteva e doveva configurarsi il reato di appropriazione indebita e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il reato di appropriazione indebita punisce “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso […] a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032”.

Un reato molto più grave quello di appropriazione indebita, ma allora perché la Cassazione ha annullato la condanna?

Il motivo per cui il marito non è stato condannato per appropriazione indebita è dato dall’art. 649, il quale prevede le cause di non punibilità per la maggior parte dei reati contro il patrimonio. Nello specifico, è prevista la non punibilità nel caso in cui il reato venga commesso nei confronti del coniuge non legalmente separato.

Ed è proprio questo il caso.

La separazione non aveva avuto ancora luogo, perciò i due erano ancora legalmente sposati quando il marito aveva portato via i mobili di casa. E quindi nonostante la querela moglie, è stata pronunciata la non punibilità per il reato di appropriazione indebita e annullata la sentenza di condanna per l’altro reato.

Luca B. Marsiglia
Studio Legale Marsiglia
Avvocato stabilito c/o l’Ordine degli Avvocati di Milano
Specializzazione: avvocato penalista di famiglia

20121 Milano Via Andrea Appiani n.5
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