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Il palpeggiamento è reato?

il palpeggiamento è reato
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Il palpeggiamento è reato? E’ considerato violenza sessuale?

La “pacca” sul fondoschiena, la “toccatina” del seno e la mano appoggiata nella zona genitale integrano una condotta penalmente rilevante?

Prendiamo spunto da una sentenza della terza sezione Cassazione Penale, la n.1709 del 14/01/2016, per parlare del reato di violenza sessuale, e più nello specifico del cosiddetto “palpeggiamento”.

Durante un accertamento tecnico mediante etilometro (cd. Alcoltest) l’imputato aveva palpeggiato il basso gluteo dell’agente di polizia municipale pronunciando frasi scurrili. Veniva quindi condannato sia in primo che in secondo grado per il reato – tra gli altri – per il reato di violenza sessuale previsto dall’art. 609bis del codice penale.

L’imputato ricorreva in Cassazione ma i Giudici della Corte Suprema confermavano la condanna per violenza sessuale ribadendo un principio generale molto importante: il palpeggiamento dei glutei rientra tra la nozione di atto sessuale. Toccare il sedere a una persona senza il consenso della stessa rappresenta un’intrusione nella sfera sessuale di quest’ultima e pertanto penalmente rilevante. Anche quando il gesto sia compiuto con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale e punibile ai sensi dell’art 609bis, allorquando, per le caratteristiche dell’azione, rappresenti un’intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima (principio affermato da Cassazione Penale sez. III, 01/07/2014, n. 1709).

Ma quindi il palpeggiamento è reato?La “palpatina” al sedere è violenza sessuale?

Si. È reato ed è qualificabile come violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis del codice penale, il quale letteralmente dice “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali […]”.

L’atto sessuale è qui inteso in senso molto ampio, ricomprendendo qualsiasi atto idoneo a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo a prescindere dalle intenzioni dell’agente. La volontà del contatto corporeo ingiusto tra il carnefice e la vittima; un contatto localizzato in una delle zone erogene del corpo e per questo motivo adatto a lesionare la facoltà di autodeterminazione della sfera sessuale, senza che assuma rilevanza la durata di questo contatto o rapporto.

È irrilevante la mancanza di costrizione fisica, la violenza intesa come forza bruta che cagiona dolore fisica, in quanto la norma richiede una forza tale da porre la vittima nell’impossibilità di resistere o di opporsi. (leggi il nostro articolo)

Dunque il contatto della mano con una zona del corpo comunemente ritenuta erogena assume valenza sessuale ed è del tutto irrilevante lo scopo perseguito dal molestatore la proditorietà del gesto, la protervia dell’azione, la meschinità dei motivi accentuano in qualche modo la gravità della condotta, non in senso giuridico ma certamente in senso morale.

La verità è che purtroppo le vittime di questi episodi non denunciano. Esiste ancora la convinzione che siano episodi di poco conto e si tende a svalorizzare il brutto gesto. Sono storie di quotidiana miseria che se venissero messe alla pubblica gogna smetterebbero di esistere.

Il nostro consiglio è di denunciare sempre affinché questi episodi siano sempre meno frequenti fino a sparire del tutto perché non sono altro che l’anticamera di possibili violenze più gravi. A tal fine è possibile, cliccando in alto sul nostro motore di ricerca, trovare un avvocato esperto in diritto penale di famiglia.

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