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Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione

Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione
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Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione

E’ ancora reato l’abbandono del tetto coniugale?

Come è noto, l’art. 143 del codice civile, stabilisce, fra gli altri doveri coniugali, anche l’obbligo di coabitazione sotto il medesimo tetto.

Con l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, negli anni questo dovere coniugale è passato in secondo piano, essendo frequenti i casi in cui uno dei coniugi decida di abbandonare il tetto coniugale durante il matrimonio.

Le cause possono essere le più disparate: dalla mera intollerabilità della convivenza coniugale, alla presenza della suocera invadente, alla violazione di altri doveri coniugali da parte dell’altro coniuge.

Tuttavia, per quanto la casistica sia varia, è bene sapere che ad ogni comportamento consegue un possibile effetto, positivo o negativo. Il coniuge che abbandona il tetto coniugale, semplicemente perché non desidera più la compagnia della propria moglie o del proprio marito, è passibile di pronuncia di addebito della separazione, qualora l’altro coniuge decida di intraprendere un procedimento di separazione giudiziale.

Al contrario, come recentemente ricordato dalla Corte di Cassazione (Cass. 20 aprile 2011, n. 9074) al coniuge che abbandoni il tetto coniugale per la preesistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, ad esempio nel caso di acclarata incomunicabilità fra i coniugi, non sarebbe possibile addebitare alcuna frattura dell’unione coniugale, atteso che, in tale ipotesi, non vi sarebbe alcun responsabile della separazione.

L’abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge, quindi, sarebbe un evento sopravvenuto e dettato da una crisi coniugale già in atto, così determinando l’irrilevanza, ai fini dell’addebito, dell’abbandono del tetto coniugale stesso.

Riassumendo, l’orientamento che emerge dalle sentenze dei giudici dei tribunali e quelli della Corte di Cassazione è tale per cui il comportamento del coniuge che abbandona il tetto coniugale non causa l’addebito della separazione se – e solo se – quello stesso coniuge dimostra in giudizio che l’atto dell’abbandono è stato causato dal comportamento della moglie o del marito in questione, contrario ai doveri matrimoniali (ad esempio, l’abbandono del tetto coniugale per tradimento), oppure che era già in atto una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis”.

Abbandono tetto coniugale conseguenze : attenzione, perché la pronuncia di addebito della separazione causa la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e la perdita dei diritti ereditari nei confronti dell’altro coniuge.

Non solo, perchè nel caso di abbandono del tetto coniugale con figli, in tal caso potrebbe configurarsi anche l’ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale a carico del coniuge che abbandona il tetto coniugale, con conseguente denuncia dell’altro coniuge e instaurazione del procedimento penale ex art. 570 del codice penale.

Per verificare se nel proprio caso sarebbe possibile un addebito della separazione giudiziale per abbandono del tetto coniugale, è consigliabile un consulto con un avvocato matrimonialista, che possa consigliarvi nella delicata fase che precede una separazione contenziosa.

 

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