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L’abbandono del tetto coniugale è giustificato se non c’è intesa sessuale fra marito e moglie

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Cosa succede se dopo il matrimonio si scopre che non c’è intesa sessuale con il coniuge?

Si può abbandonare il tetto coniugale?

L’art. 143 del Codice Civile prescrive ai coniugi il diritto-dovere di coabitazione. La violazione dei doveri coniugali previsti dall’art. 143 c.c., può determinare una pronuncia di addebito qualora la violazione stessa abbia determinato l’intollerabilità della convivenza coniugale.

La Cassazione ha più volte statuito che la mera violazione di un dovere coniugale non determina automaticamente l’intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale. Colui o colei che chiede l’addebito della separazione all’altro coniuge portando come elemento fondante la violazione di un dovere coniugale dovrà provare che essa ha determinato l’intollerabilità.

Cosa succede se vi sono alcuni elementi che costringono un coniuge ad abbandonare il tetto coniugale?

L’ intesa sessuale, ad esempio, è stata considerata dalla Giurisprudenza come elemento fondante dell’unione coniugale.

In tal caso, qualora si provi che l’abbandono del tetto coniugale è stato causato dalla intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale per mancanza di intesa sessuale con il partner. La spiegazione sta nel fatto che la intesa sessuale è elemento intrinseco del perseguimento degli interessi del singolo individuo, che esprime e svolge la propria personalità all’interno dell’unione coniugale.

La mancanza di una intesa sessuale può quindi rappresentare una “giusta causa” per abbandonare il tetto coniugale. Pertanto, l’abbandono che sia giustificato da tale motivo, non può sorreggere una pronuncia di addebito (Cass. 27/06/2013, n. 16285).

E’ fondamentale ricordare che il volontario abbandono della casa coniugale può essere comunque causa di addebito separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza.

Chi ha posto in essere l’abbandono dovrà provare che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, oppure che l’abbandono sia intervenuto quando già la convivenza era divenuta intollerabile.

La Cassazione ha infatti sancito che l’abbandono del tetto coniugale non costituisce condotta contraria ai doveri del matrimonio quando intervenga in una situazione già irrimediabilmente compromessa che prescindono dall’addebitabilità ad uno dei coniugi. (Cass. 2012, n. 8773)

Onde poter valutare gli elementi fondanti di una pronuncia di addebito da parte del Tribunale per abbandono del tetto coniugale è fondamentale farsi assistere da un avvocato matrimonialista, cioè specializzato nella materia del diritto di famiglia e delle persone.

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