IL DIVORZIO IN ITALIA
Il procedimento ordinario per giungere al divorzio in Italia è lungo e farraginoso : è necessario, tranne alcuni casi, innanzitutto passare dalla separazione. Poi bisogna far decorrere tre anni dalla stessa separazione.
Solo allora si potrà ottenere il divorzio, ovverosia riacquistare lo stato libero, voltare pagina e rifarsi finalmente una vita.
Questa lunga e costosa procedura porta con sé conseguenze, poiché è l’occasione di numerosi litigi e riapre costantemente le ferite del coniuge che ha sofferto.
Quali sono le tempistiche per ottenere un divorzio, normalmente?
Innanzitutto per ottenere una separazione consensuale (cioè quando i coniugi sono d’accordo su tutto), tra deposito del ricorso – quindi senza contare l’eventuale negoziazione che ha preceduto la redazione del ricorso – e omologazione dell’accordo da parte del Tribunale è di circa 7 mesi.
In caso di separazione giudiziale però i tempi si allungano inesorabilmente fino ad arrivare a 2-3 anni. Non solo, poiché è ben possibile che vi sia appello alla sentenza di primo grado e addirittura si vada in Cassazione, quindi i tempi possono essere ancora più lunghi.
E’ possibile oggi in italia il cosiddetto “divorzio diretto”, cioè divorziare subito senza la separazione?
No non è possibile se non in alcuni singoli casi, e cioè
- quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
- all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
- a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
- nei casi in cui:
– l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
– il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
– il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
– l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
– il matrimonio non è stato consumato;
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