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Separazione e addebito per rifiuto di fare sesso con il marito

addebito per rifiuto di fare sesso
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SEPARAZIONE E ADDEBITO PER RIFIUTO DI FARE SESSO CON IL MARITO : E’ POSSIBILE?

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E’ fisiologico come nella vita matrimoniale di molti coniugi, dopo anni di convivenza vi sia un’affievolirsi della passione che comporta nella maggioranza dei rapporti un calo della attività sessuale. Secondo recentissime statistiche il calo colpisce il 35% delle donne e il 15% degli uomini.

E’ fondamentale trovare l’origine di questo calo, distinguendo tra calo del desiderio determinato da motivi di disaffezione e trascuratezza verso il partner e calo della libido provocato invece da motivi “medico fisiologici”, per i quali non può ravvisarsi alcuna responsabilità del coniuge.

Le più frequenti cause patologiche sono:

  1. Alterazione e/o patologie ipotalamo-ipofisarie ade eziologia tumorale, flogistico-degenerativa, traumatica ed autoimmune;
  2. Malattie gonadiche primitive maschili e femminili;
  3. Cause endocrine ;
  4. Patologie sistemiche;
  5. Diabete mellito;
  6. Disordini neurologici;
  7. Disturbi indotti dall’assunzione di alcune categorie di farmaci alcolici.

Come anticipato in presenza di disturbi organici accertati nulla può essere rimproverato al coniuge.

Ma nel caso in cui entrambi i coniugi siano perfettamente sani, e uno di essi si rifiuti costantemente di avere rapporti sessuali è possibile chiedere la separazione e la dichiarazione di addebito per rifiuto di fare sesso?

Il caso concreto che si vuole utilizzare per rispondere al quesito, riguarda due coniugi di Monza.

La moglie dopo la nascita della figlia, si rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito e quest’ultimo aveva trascorso i nove  anni successivi a dormire in una  stanza diversa lontano dalla consorte.

Il Tribunale di Monza, dichiarando la separazione tra gli stessi, affidava alla madre la figlia minorenne, sospendendo le visite e le comunicazioni con il fino alle definizione di un procedimento penale pendente a suo carico.

Rigettava inoltre la domanda di addebito proposta dal marito, che lamentava un’astinenza dal sesso durata per cinque anni e che quindi aveva chiesto al Tribunale di Monza la separazione con addebito per rifiuto di fare sesso da parte della moglie.

A questo punto il marito ricorreva in appello presso la Corte d’Appello di Milano.

La Corte territoriale accoglieva l’appello proposto dal marito, in relazione al diniego di addebito della separazione alla moglie, perchè la richiesta di addebito si fondava sulla circostanza che, per cinque lunghissimi anni, a partire dalla nascita della bambina, la moglie aveva rifiutato qualsiasi rapporto sessuale con il marito costringendo lo stesso a trasferirsi in una stanzetta della casa.

La Corte d’Appello precisava che il rifiuto di fare sesso, protratto nel tempo, si trasforma in rifiuto della persona in toto e costituisce una grave offesa personale al coniuge.

Inoltre, nella sentenza che ribaltava quanto statuito dal Tribunale di Monza, si dava atto che il marito di fronte allo atteggiamento di diniego della moglie, si era anche attivato per la risoluzione del problema invitando la moglie a rivolgersi ad uno specialista per ottenere un sostegno psicologico.

La moglie a questo punto proponeva ricorso in Cassazione sostenendo l’insussistenza dei requisiti per la dichiarazione a suo carico di addebito per rifiuto di fare sesso con il marito. La Suprema Corte, tuttavia, bocciava il ricorso della moglie.

La Corte di Cassazione con la sentenza 19112/2014 ha stabilito che: “il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del coniuge – configura ed integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’articolo 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno Nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale”.

Appare evidente dalla pronuncia come l’appagamento sessuale senza essere l’unico scopo del matrimonio rappresenti comunque un completamento dello stesso, di conseguenza il reiterato rifiuto sessuale del partner di avere rapporti sessuali costituisce causa di addebito della separazione, perchè un tale atteggiamento provoca umiliazione e offesa della dignità del coniuge.

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