Molto spesso quando si litiga con il proprio partner si fanno affermazioni infelici che si portano dietro delle conseguenze rilevanti. Quante volte abbiamo sentito urlare “esci da questa casa e non tornare mai più”. Ma questo atteggiamento tipico delle litigate fra partner nasconde una rilevanza penale che la Cassazione ha portato alla nostra attenzione.
La storia si svolge in Sicilia e ci racconta di una coppia di coniuge che spesso litigava con una situazione familiare pesante e per niente idilliaca. La difficile situazione familiare aveva indotto la moglie, stanca della condizione in cui si trovava a trasferirsi per un breve periodo a casa dei genitori.
La moglie quindi torna a casa sua e trova una sorpresa: il marito, che nel frattempo aveva cambiato la serratura di casa, non le permette di entrare.
Arrabbiato e seccato dal comportamento della moglie che ha lasciato la casa, il marito decide di non far rientrare la moglie e la caccia via. Ne nasce una discussione che sfortunatamente termina con la rottura da parte del marito di alcuni oggetti che erano in comunione dei beni e con un colpo sul naso della moglie per impedirle di chiamare i carabinieri.
Scatta il procedimento penale a carico del marito per una serie di reati, quali: lesioni personali, per dei colpi sferrati dal marito alla moglie; danneggiamento, per via della distruzione degli oggetti da parte del marito durante le litigate; ingiuria per le offese verbali.
Ma quello che ci interessa e sul quale vogliamo focalizzarci e l’accusa di violenza privata. L’art 610 c.p. sancisce la condotta di chi “con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” punendolo “con la reclusione fino a quattro anni”. La Corte di Appello di Palermo aveva ravvisato – e la Cassazione lo ha confermato – nel comportamento del marito che costringe la moglie a non entrare nella propria casa, obbligandola a trascorre le notti seguenti presso altra abitazione, la condotta tipica del reato di Violenza Privata.
Come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 40383 del 26/04/2012 “la donna, anche se temporaneamente trasferitasi presso i genitori, aveva il diritto di tornare, né il marito poteva escluderla dalla casa coniugale”. Il marito, dunque, non aveva alcun diritto di escludere dal godimento della casa coniugale la moglie, e tale comportamento lo ha reso colpevole del reato di Violenza Privata.
Attenzione a cacciare la moglie di casa e cambiare la serratura, potreste commettere un reato.