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Lasciarsi prima del matrimonio?Solo se c’è un giusto motivo

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Lasciarsi prima del matrimonio si può. Come recentemente stabilito dal Tribunale di Cagliari, con la sentenza del 16 febbraio 2016 n. 487, se è vi è giusto motivo è possibile lasciarsi prima delle nozze senza dover incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge.

Cosa dice la legge sul fatto di lasciare il partner prima del matrimonio?

Secondo la normativa del codice civile, all’articolo 81 c.c., la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga colui che effettua la promessa a risarcire il danno causato all’altra parte qualora non intenda adempiere.

Che tipo di danno è possibile chiedere all’altro sposo?

Si può chiedere al partner il risarcimento danni per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio, e comunque entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti, nel caso il promesso sposo o la promessa sposa si rifiuti successivamente di contrarre matrimonio.

Nel caso deciso dal Tribunale di Cagliari, i due nubendi erano fidanzati da sette anni e, negli ultimi mesi, vi era stata vicendevole promessa di matrimonio, cui erano seguite le pubblicazioni da parte dell’Ufficiale di Stato Civile. Secondo la sposa, il promesso sposo aveva immotivatamente rifiutato di sposarsi e anzi, dopo averla percossa e minacciata, aveva invitato i genitori di quest’ultima, telefonicamente, a portarla via.

Sulla base di ciò, ella chiedeva il risarcimento per le spese effettuate e nella specie: l’acquisto di vari arredi e dell’abito da sposa, per un totale di Euro 12.208,14.

Costituitosi in giudizio il promesso sposo, questi sosteneva che il fatto di lasciarsi prima del matrimonio era giustificato dalla sussistenza di incompatibilità di carattere tra i due affiorate durante la convivenza e dal comportamento invadente dei genitori della sposa, che, come noto, costituisce anche giusta causa di allontanamento dall’abitazione coniugale.

Espletata l’istruttoria, era emerso che la rottura del fidanzamento non era avvenuta “senza giusto motivo”; al contrario era stata il frutto di una decisione sostanzialmente concorde delle parti a causa di un aspro litigio avvenuto a circa un mese dalla data fissata per la celebrazione del matrimonio.

I testimoni chiamati dal Giudice avevano confermato che la donna era solita avere atteggiamenti indisponenti e provocatori nei confronti della futura suocera e delle sorelle di quest’ultima, tanto da indurre queste ultime a non andare più a trovare il nipote, come pure la circostanza che i genitori di lei erano sempre in casa.

Pertanto, il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui lasciarsi prima del matrimonio è ben possibile, purchè sussistano giustificati motivi. Nella fattispecie le richieste di risarcimento della donna furono rigettare, dato che la rottura della promessa di matrimonio era stata causata da intollerabilità della convivenza, intrapresa dalle parti prima di contrarre le nozze, e dunque in presenza di un giusto motivo.

Attenzione: sebbene la libertà matrimoniale sia incoercibile, è bene sapere che non tutti i motivi potranno essere giustificati al fine di non incorrere nel risarcimento danni per rottura della promessa di matrimonio. Sarà fondamentale un consulto con un avvocato matrimonialista al fine di comprendere se l’eventuale rifiuto alle nozze possa comportare o meno una possibile causa per risarcimento danni.

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