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Se il marito non si presenta al matrimonio deve risarcire i danni

Se il marito non si presenta al matrimonio deve risarcire i danni
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Principio consolidato nel codice civile risalente al 1942 è che se il marito non si presenta al matrimonio deve risarcire i danni. E’ possibile obbligare il marito che non si presenta all’altare a sposarsi? E’ possibile chiedere i danni morali? In questo articolo cercheremo di dare una risposta a queste domande.

La promessa di matrimonio, il “Vuoi sposarmi” seguito da un “” produce effetti giuridici. Questi effetti sono cristallizzati negli articoli 80 e 81 del codice civile. Prima di analizzare gli effetti giuridici dobbiamo ricordare che è fondamentale avere le prove della promessa di matrimonio.

Cosa significa?

Significa che se si vuole portare davanti ad un giudice colui che non si è presentato all’altare bisogna provare che vi era stata promessa di matrimonio.

Come può essere provata la promessa di matrimonio?

Per provare la promessa di matrimonio possono bastare dei testimoni. Così come anche dei messaggi, delle lettere. La prova regina rimane sempre e comunque la pubblicazione di matrimonio. Non basta, in ogni caso, che si tratti di una promessa unilaterale. Per agire giudizialmente è fondamentale che la promessa sia fatta da entrambe le parti.

Il codice civile ci dice che al marito che non si presenta al matrimonio è possibile chiedere il risarcimento dei danni. Quali danni posso richiedere?

La risposta la troviamo nell’art. 81 c.c. E’ possibile chiedere il risarcimento dei danni “per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa”. Si pensi alle spese per il fotografo, per la “location”, per il catering.

Se il marito non si presenta all'altare deve risarcire i danni

Se il marito non si presenta all’altare deve risarcire i danni

Quanto è possibile chiedere come risarcimento dei danni?

Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.” Quindi se uno degli sposi ha fatto spese per 100.000 euro posso chiedere tutti quei soldi?

La risposta è NO. Se tale somma non corrisponde alle condizioni economiche delle parti ma, ad esempio, è stata versata solo da una parte perché questa se lo poteva permettere, allora non sarà possibile chiedere la restituzione di tutte quelle somme.

Cosa è possibile chiedere ancora se il marito non si presenta al matrimonio?

A quel marito sarà possibile chiedere non solo il risarcimento dei danni ma anche la restituzione dei doni. Secondo l’art. 80 c.c., infatti, “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto”.

E’ possibile obbligare il marito che non si presenta al matrimonio a sposarsi lo stesso?

La risposta è no, e ci viene fornita direttamente dall’art. 79 del codice civile. “La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Attenzione: se il marito che non si è presentato al matrimonio aveva un giustificato motivo, non è possibile chiedere il risarcimento dei danni.

Cosa significa?

Facciamo in esempio. Se il futuro marito ha scoperto che la futura moglie aveva una relazione con un altro uomo, egli non solo non dovrà risarcire nulla, ma potrà addirittura chiedere lui il risarcimento dei danni.

Come si può notare ogni caso è a sé stante e deve essere analizzato in modo specifico e puntuale. Per capire se nel proprio caso è possibile chiedere il risarcimento dei danni se il marito non si presenta al matrimonio è bene essere assistiti da un avvocato matrimonialista. Per trovare un avvocato matrimonialista nella tua città, clicca in alto sul nostro motore di ricerca!

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