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Sottrazione internazionale di minori e rientro in Italia: conta la volontà del minore

Sottrazione internazionale di minori e rientro in Italia conta volontà del minore
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La Suprema Corte è tornata recentemente sul problema legato a sottrazione internazionale di minori e rientro in Italia. Con l’ordinanza dell’8 aprile 2019 n. 9767, la Cassazione ha affermato che se la volontà del minore è quella di restare, il Tribunale non può ignorarla.

La vicenda è la seguente. Il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione giudiziale di due coniugi, dividendo i due figli. Il figlio era stato collocato presso il padre in Italia. La figlia minore, invece, avrebbe dovuto rimanere presso la madre in Germania. L’evento scatenante è stato il Natale. Il padre aveva preso con sé la figlia, ma non l’aveva riaccompagnata in Germania dalla madre. La donna aveva dunque chiesto al Tribunale per i Minorenni di Palermo di disporre il rimpatrio della figlia.

La valutazione dei rischi del rimpatrio nella sottrazione internazionale di minori

Il TM di Palermo, tuttavia, aveva ritenuto, all’esito di una CTU, che non era nell’interesse della minore tornare in Germania dalla madre. Secondo quanto emerso dalla istruttoria, vi sarebbero stati rischi per l’equilibrio psico-fisico della minore in caso di rimpatrio e allontanamento dall’ambiente in cui viveva in Italia anche con il fratello e i nonni, ai quali era molto legata. Il Tribunale aveva anche osservato che la bimba non conosceva la lingua tedesca e, ascoltata dai giudici, aveva espresso la volontà di restare con il padre. La madre, peraltro, pretendeva di inserire la minore in un contesto familiare caratterizzato dalla presenza del di lei nuovo compagno, sconosciuto alla figlia.

Ciononostante, la madre, proponeva ricorso per Cassazione censurando la pronuncia in quanto, secondo lei, violativa della Convenzione de l’Aja. Secondo la donna, il Tribunale per i Minorenni aveva omesso di indicare il fondato rischio per la minore in caso di rimpatrio. Sarebbe stata omessa anche la valutazione delle conclusioni dei Servizi sociali tedeschi da cui si evinceva l’iniziale inserimento della bambina nell’ambiente scolastico straniero.

Dato di non trascurabile rilievo, la minore in questione, al momento dell’audizione, aveva solo sette anni.

Cosa prevede la Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980, per il rimpatrio del minore?

Secondo la Convenzione, la domanda di rimpatrio del minore può essere respinta nel superiore interesse del medesimo, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli articoli 12, 13 e 20 della predetta Convenzione.

Sottrazione internazionale di minori e rientro in Italia - se il minore vuole restare

Sottrazione internazionale di minori e rientro in Italia – se il minore vuole restare

La disciplina sulla sottrazione internazionale ha uno scopo ben preciso. L’obiettivo è tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana. Si ritiene, infatti, che sia interesse del minore quello di conservare le relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.

Quale è la residenza abituale del minore in caso di sottrazione internazionale?

La residenza abituale del minore è luogo in cui questi, consiste nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Allo stesso modo, Ne consegue il luogo indicato come futura residenza da parte dei genitori, senza che lo sia in concreto divenuto, non può essere ritenuto residenza abituale del minore (Cass. Civ. Sez. I, 14/12/2017, n. 30123).

Sottrazione internazionale di minori e rientro in Italia: conta la volontà del minore

La Suprema Corte ha ricordato un principio molto importante. Secondo gli Ermellini in caso di sottrazione internazionale di minori, l’ascolto del minore stesso è passaggio imprescindibile. E se da tale ascolto dovesse emergere il rifiuto del minore, questo può essere motivo ostativo al rimpatrio. Le fasi iniziali di queste vicende sono delicatissime. Per questo è consigliabile, in caso di sottrazione internazionale di minori, avere sin dall’inizio l’assistenza di un avvocato matrimonialista, che possa consigliare il genitore sugli adempimenti da espletare.

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