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Chiamare l’amante a testimoniare

Chiamare l’amante a testimoniare
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Quando si vive un tradimento può capitare di chiedersi se sia possibile chiamare l’amante a testimoniare. Si tratta di una domanda usuale, alla quale bisogna saper rispondere con contezza di causa. Trovarsi dinanzi all’amante che viene in qualità di testimone può avere diversi riflessi. Vediamo quale può essere lo scenario che si presenta.

Innanzitutto bisogna sapere cosa succede se, qualora l’amante venga chiamata, questa non si presenta. Il principio vale per tutti i testimoni ed è regolato dall’art. 255 del Codice Civile. Tale articolo del codice civile stabilisce che “se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione”.

Se si vuole chiamare l’amante a testimoniare bisogna anche sapere che questa può non presentarsi.

Cosa succede se anche dopo l’ordine di intimazione del Giudice l’amante non si presenta? In questo caso è possibile che il Giudice disponga l’accompagnamento dell’amante all’udienza stessa e condanni il testimone a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Continua l’art. 255 del Codice Civile: “Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo.

Può l’amante rifiutarsi di testimoniare? No, come detto, il Giudice potrà disporre l’accompagnamento coatto e una sanzione.

Cosa succede se l’amante chiamata come testimone riferisce il falso?

L’amante chiamata a testimoniare commette il reato di falsa testimonianza qualora riferisca il falso dinanzi al Giudice. Non solo. Il reato di falsa testimonianza è integrabile anche mediante omissione (reticenza) rispetto alle domande del Giudice. E’ sufficiente che la falsa testimonianza sia idonea ad influire sull’esito del processo.

Chiamare l’amante a testimoniare - la testimonianza in giudizio

Chiamare l’amante a testimoniare – la testimonianza in giudizio

Addirittura, secondo il disposto dell’art. 256 c.c., “Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice può anche ordinare l’arresto del testimone.

In un caso risalente al 2002, il Tribunale di Milano ha ritenuto che andasse risarcito il danno morale sofferto dal coniuge a causa della falsa testimonianza in ordine alla relazione adulterina, resa dall’amante della moglie nel corso del giudizio di separazione. (Tribunale Milano, 22/11/2002)

Quali altri strumenti è possibile utilizzare in caso di tradimento del coniuge?

Abbiamo già spiegato che per provare il tradimento della moglie o del marito ci sono molti metodi. Chiamare l’amante a testimoniare è solo uno di questi. E’ importante però sapere che alcuni di questi metodi sono leciti, altri illeciti. Per scoprire quali mezzi di prova è possibile utilizzare per capire come provare il tradimento del coniuge, si può acquistare il volume “Istruttoria e Mezzi di Prova nei procedimenti di separazione”. Scritto dall’Avv. Stefano Molfino, avvocato matrimonialista del Foro di Milano. CLICCA QUI per acquistare il libro.

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