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Sedotta e.. abbandonata. Ecco cosa c’è da sapere sulla promessa di matrimonio

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Sedotta.. e abbandonata – Ecco cosa c’è da sapere sulla promessa di matrimonio

Il codice civile italiano disciplina con gli artt. 79,80 81 la promessa di matrimonio che, se viene disattesa, dà luogo a risarcimento e restituzione dei doni.

Ma non dobbiamo dimenticare che la promessa di contrarre matrimonio è un obbligo incoercibile, quindi nessuno può obbligare una persona a sposarsi.

In quali casi è possibile essere risarciti?

Il caso tipico è quello del nubendo che, dopo aver scambiato vicendevole promessa di matrimonio, torna sui suoi passi e decide di non sposarsi più. A questo punto il partner che vede rifiutarsi senza giusto motivo la promessa di matrimonio potrà ricorrere al giudice per ottenere sia la restituzione dei doni fatti in vista del matrimonio, sia il risarcimento.

Che tipo di risarcimento è possibile chiedere?Posso chiedere ad esempio i danni morali?

No, il codice prevede che sia risarcibile “solo il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.”

Anche la Corte di Cassazione ha più volte ricordato che, nonostante le evoluzioni giurisprudenziali in tema di danno morale, l’art. 81 c.c. sancisca non una obbligazione contrattuale o extracontrattuale, bensì un obbligazione ex lege che prevede, a titolo di risarcimento, solo il ristoro delle spese e obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio.

Ma se avevamo fatto spese straordinariamente in grande per la celebrazione del matrimonio è obbligatorio risarcire tutti ma proprio tutti i danni?

No, il terzo comma dell’art. 81 c.c. stabilisce che “il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti”. Il risarcimento dovrà dunque essere commisurato alle condizioni economiche delle parti.

Cosa succede invece se è il ragazzo o la ragazza che, dopo aver scambiato con il partner la promessa di sposarsi, scopre che l’altro/a intrattiene un’altra relazione?

Il nubendo tradito ha tutto il diritto di rifiutare la promessa di matrimonio effettuata nei confronti del partner fedifrago: non dovrà risarcire nulla poiché il suo rifiuto è giustificato dal comportamento dell’altro/a. Anzi, potrà lui/lei chiedere il risarcimento per le spese e le obbligazioni fatte a causa della promessa.

Importante è ricordare che l’azione di risarcimento, come quella di restituzione dei doni, è proponibile entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei coniugi.

Quanto alla restituzione dei doni l’art. 80 prevede che il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio.

Cosa succede se l’altro promesso sposo si rifiuta di restituirmi i doni che gli ho fatto?

In questo caso è possibile ricorrere al Giudice per vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione dei doni effettuati purchè si dimostri la circostanza che i doni medesimi siano stati elargiti proprio in vista della celebrazione del matrimonio.