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La relazione extraconiugale su Facebook può causare l’addebito della separazione?

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La relazione extraconiugale su Facebook può causare l’addebito della separazione?

Il Tradimento su Facebook e sugli altri social network.

Il problema dell’addebito nella separazione è questione che spesso interessa molto le parti in causa. Il dolore inferto al partner in caso di tradimento porta sovente a guerre che hanno il solo obiettivo di ottenere ragione dinanzi al giudice e di veder soccombere processualmente la controparte.

Ma cosa succede se si scopre che la moglie o il marito hanno una relazione extraconiugale su Facebook o su altri social network come Badoo, Twitter o Tinder?E’ possibile punire con l’addebito il tradimento su Facebook e su altri social network?

La Corte d’Appello di Taranto, lo scorso 30 aprile 2015 ha pronunciato un’importante sentenza. Partendo dal presupposto che l’articolo fondamentale su cui basarsi per una sentenza di separazione con addebito è l’art. 143 comma II, la Corte ha sancito che costituisce violazione dei doveri coniugali secondo detto articolo del codice civile, anche  lo stabilire amicizie “alternative” ed equivoche attraverso i social networks,  con la conseguenza che tali comportamenti ben possono essere posti a fondamento dell’addebito della separazione, laddove si dimostri che essi abbiano causato in modo irreversibile la crisi dell’unione coniugale.

Oltre a questa sentenza, è importante sottolineare come l’instaurare una relazione extraconiugale sui social network può essere anche considerato come violazione del dovere di lealtà, anche se questo dovere non è espressamente previsto nell’elenco dei doveri coniugali enunciati dall’art. 143 c.c., che prevede :

“Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione” (art. 143, co.II c.c.)

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del 9 aprile 2015, n. 7132, ha sostenuto che la pronuncia di addebito della separazione può anche non fondarsi solo sulla violazione dei doveri posta dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche sulla continuativa ed unilaterale violazione del dovere di lealtà, tale da minare quel nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale.

Quanto affermato dalla Corte di Cassazione è importantissimo, poiché fa rientrare all’interno dei doveri coniugali anche il dovere di lealtà, espressione del principio di solidarietà fra i coniugi: il tradimento su facebook potrebbe essere ritenuto una violazione del dovere di lealtà.

Quindi è possibile ottenere una pronuncia di separazione con addebito nel caso in cui il marito o la moglie intrattengano una relazione extraconiugale su facebook o su altri social network?

Certo, è possibile, ma il risultato non è così scontato.

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del 12 aprile 2013, n. 8929, ha sancito che in tema di separazione giudiziale dei coniugi, non sempre può essere pronunciato l’addebito nei confronti del coniuge che abbia intrattenuto, con altra persona, contatti telefonici e via Internet.

Qualora tale legame si sia, ad esempio, concretizzato in un rapporto solo platonico, senza i connotati  di una relazione sentimentale extraconiugale in violazione del dovere di fedeltà, il giudice potrebbe non pronunciare l’addebito nei confronti di quel coniuge che abbia avuto una relazione extraconiugale su facebook.

La questione fondamentale è che sarà il giudice di merito a dover constatare che siano integrati i requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità, affinchè possa essere pronunciata una separazione con addebito. Sarà compito dell’avvocato matrimonialista a cui vi rivolgerete constatare che vi siano tutti gli elementi probatori per poter sostenere la vostra tesi dinanzi al giudice. Clicca qui. Cerca un avvocato matrimonialista nella tua città!