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Marito infedele : si può chiedere l’affidamento esclusivo dei figli ?

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Se il marito tradisce, è da considerarsi un padre inadeguato ?

Il Tribunale di Milano, foro importante e rinomato per il diritto di famiglia, ha recentemente (Trib. Milano, Ordinanza 9 luglio 2015) affrontato una questione spinosa, che spesso viene chiesta agli avvocati matrimonialisti dai clienti in fase di consulenza.

Può dichiararsi l’affidamento esclusivo alla madre perché il marito è infedele?

Fino a che punto l’infedeltà può essere indice di inidoneità genitoriale?

Il ragionamento del Tribunale di Milano inizia considerando che una madre con problemi psicologici non necessariamente può essere una madre adeguata, per cui la mera patologia di un genitore non giustifica da sola l’affidamento monogenitoriale.

Inoltre il legame di coniugio e quello di filiazione sono profondamente diversi.

Secondo il Tribunale di Milano non è sostenibile che un marito fedifrago sia necessariamente un padre inadatto. Il diritto di famiglia ha i propri mezzi per sanzionare la condotta di un marito infedele, tramite l’addebito e addirittura con l’azione risarcitoria; ma il comportamento dell’uomo (o della donna, aggiungiamo noi) che tradisce, non giustifica affatto un affido monogenitoriale oppure una limitazione del diritto di visita del genitore.

Non solo: come sappiamo i genitori devono comportarsi nella gestione del minore con “responsabilità”, concetto dal quale si è modificata l’antica “potestà genitoriale” in “responsabilità genitoriale”. Grazie al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ad oggi si predilige l’affido condiviso: l’art. 337-ter al primo comma stabilisce infatti che il Giudice “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” .

Ebbene nel caso in specie, la madre aveva utilizzato l’infedeltà del marito come argomento per impedire al padre di stare con i figli ed in generale per ostacolare il suo rapporto con la prole. Su tale aspetto, il Tribunale di Milano ha sancito che la condotta della madre, tesa ad incidere sul rapporto genitoriale tra padre e figlio, era scorretta e non allineata ai doveri genitoriali, e come tale sanzionabile anche da provvedimenti di natura opposta a quelli chiesti dalla stessa.

Cosa significa?

Significa che il comportamento del genitore che ostacoli il diritto di visita dell’altro genitore con i figli è qualificabile come comportamento “non responsabile” dal punto di vista genitoriale, e pertanto il Giudice potrebbe addirittura stabilire l’affidamento esclusivo a favore dell’altro genitore, nonché sanzionare la condotta irresponsabile di colui o colei che impedisca od osteggi il rapporto fra il genitore e la prole.

La pronuncia del Tribunale di Milano, però, è andata anche oltre statuendo che, quanto alle frequentazioni del padre con le sue eventuali plurime compagne è bene che il papà dedichi ai figli dei “tempi esclusivi”.

Ad esempio, durante le vacanze o nei momenti di visita del genitore con i figli, questi dovrà dedicarsi a loro in modo esclusivo, senza la presenza di persone terze che non siano i parenti stretti con i quali il minore ha diritto a mantenere un rapporto.

L’introduzione di altre figure affettive (es. la nuova compagna del padre), ha proseguito il Tribunale di Milano, dovrà avvenire “gradualmente”: altrimenti il rischio è che il minore possa associare proprio a queste terze figure la fine del matrimonio fra i genitori e quindi iniziare a maturare rancori o risentimento verso il padre infedele .

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