Separazione e divorzio veloce senza avvocato – in Comune
Dall’11 dicembre 2014, grazie alla L. 162/2014 è prevista la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
In questo caso NON è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Quando è possibile la procedura di separazione e divorzio veloce senza avvocato?
Solo quando NON vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga trasferimenti patrimoniali.
E’ immediata?
No, la norma prevede un “doppio passaggio” dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Ciò affinchè i coniugi stessi abbiano la possibilità di riflettere sulla loro decisione.
In quale Comune è possibile fare la separazione o il divorzio veloce senza avvocato?
E’ possibile depositare l’accordo nel Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio), nel Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero, oppure nel Comune di residenza di uno dei coniugi.
Quindi è possibile fare un divorzio veloce subito?Senza separazione?
No, i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono gli stessi di prima. Quindi saranno i tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.