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Se il marito diventa testimone di Geova

marito diventa testimone di geova si può chiedere la separazione
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La Cassazione, con l’ordinanza n. 14728, emessa dalla sezione Sesta Civile e depositata il 19 luglio 2016, ha stabilito quali possano essere le ripercussioni sulla coppia e in generale sulla famiglia se il marito diventa testimone di Geova.

La moglie aveva citato in giudizio il marito, chiedendo la separazione con addebito all’uomo in quanto, secondo lei, aveva causato la rottura del menage familiare a seguito del mutamento della sua fede religiosa: nella fattispecie, il fatto che il marito fosse diventato testimone di Geova aveva secondo la donna rotto quello spirito di condivisione morale e materiale alla base della loro unione matrimoniale, in violazione di quanto riportato all’art. 143 del codice civile.

Secondo i Giudici della Suprema Corte una moglie ben può chiedere la separazione dal marito, anche per il fatto che egli ha mutato religione. Ma la rottura dell’unione non può essere addebitata all’uomo solo perché il marito diventa testimone di Geova, per quanto questo possa essere una scelta che cambia i principi su cui la coppia si è fondata sin all’atto del matrimonio, come pure i principi etici e religiosi trasmessi ai figli sino a quel momento.

Cosa succede se i coniugi avevano addirittura contratto matrimonio concordatario (in chiesa)?

Anche in questo caso, la scelta di cambiare religione non può determinare automaticamente l’addebito al marito, nonostante il cambio di religione comporti il disconoscimento dei valori da lui fino ad allora accettai e trasmessi ai figli e l’adesione a valori inconciliabili con quelli propri del cattolicesimo, accettati con il matrimonio concordatario.

Attenzione: l’unico motivo per cui se il marito diventa testimone di Geova o cambia religione può essere ritenuto responsabile della rottura del matrimonio, avviene quando l’adesione al nuovo credo religioso si traduca in comportamenti incompatibili con i doveri di coniuge e genitore.

Solo in tal caso, in presenza di violazioni dei doveri coniugali o genitoriali tali da determinare la impossibilità di proseguire la vita matrimoniale, allora potrà essere addebitata all’altro coniuge la separazione. In ogni caso il genitore che decida di cambiare fede religiosa deve assicurare la continuità nelle abitudini e negli impegni dei figli, provvedendovi direttamente o, qualora a ciò ostino le sue convinzioni religiose, facendo ricorso alla collaborazione della madre o dei nonni.

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