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Scelta fra scuola pubblica e privata in caso di separazione

scelta fra scuola pubblica e privata in caso di separazione
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Una delle questioni più spinose da risolvere per i coniugi e in generale per i genitori è quella della scelta fra scuola pubblica e privata in caso di separazione, sia di una coppia sposata, sia di una coppia di fatto.

Al dissidio coniugale legato alle varie questioni economiche, infatti, possono aggiungersi anche le scelte per i figli, dalle più banali alle più importanti, con conseguenti litigi molto spesso dettati più dal risentimento rispetto ad una effettiva divergenza di opinioni.

La IX sezione del Tribunale di Milano, come è noto, è uno dei punti di riferimento in Italia per il diritto di famiglia. Ebbene, proprio il Foro di Milano, con una recentissima sentenza, ha sancito due importanti principi in tema di scelta fra scuola pubblica e privata in caso di separazione. ( sentenza 2-18 marzo 2016, n. 3521)

Il primo è che in materia di separazione giudiziale dei coniugi, non è detto che se quando la famiglia era unita i figli frequentavano scuole private, allora ciò debba avvenire anche quando la famiglia è separata. Il Tribunale di Milano, infatti, ha chiarito che il Giudice non può trascurare l’eventuale impoverimento dei genitori, dettato proprio dalla separazione della coppia, con la conseguenza che non si possa negare in principio la possibilità che i figli debbano lasciare la scuola privata per trasferirsi in un istituto pubblico.

Il secondo principio stabilito dai giudici meneghini è che qualora i figli non abbiano particolari esigenze, come ad esempio sensibili difficoltà di apprendimento oppure particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, allora la  decisione dell’Ufficio giudiziario, in caso di disaccordo fra i genitori, debba essere a favore della scuola pubblica, posto che anch’essa tutela in modo adeguato lo sviluppo culturale dei minori.

La scuola pubblica, come sottolineato dal Tribunale di Milano, si configura come una scelta “neutra”. Il Giudice, in parole povere, non attua una scelta educativa o culturale, cosa che avverrebbe qualora scegliesse la scuola privata, ma si limita a prescrivere ai genitori quanto normalmente previsto per i minori in tema di istruzione scolastica.

Infine, i Giudici di Milano non hanno perso l’occasione per sottolineare come la scuola privata non necessariamente corrisponda al “preminente interesse del minore”, per cui la scelta fra scuola pubblica e privata in caso di separazione non debba automaticamente essere orientata in tal senso. Diversamente, vorrebbe dire che le scuole private sono migliori di quelle pubbliche.

In ogni caso, è consigliabile un consulto con un avvocato matrimonialista, anche al fine di poter instaurare una pratica collaborativa con la controparte, nel preminente interesse del minore.

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