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Se una minorenne vuole abortire e i genitori sono contrari decide il giudice tutelare

Se una minore vuole abortire e i genitori sono contrari
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L’art. 12 della L. 194/1978 disciplina l’interruzione di gravidanza della minorenne con il consenso dei genitori o di chi ne ha la tutela, oppure senza il loro consenso.

Il comma I della norma innanzitutto sancisce che la richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della legge debba esser fatta personalmente dalla donna.

Se una minorenne vuole abortire, è richiesto, ai fini dell’interruzione della gravidanza, l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi 90 giorni, anche senza il consenso di tali soggetti, che potrebbero ad esempio aver rifiutato il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio, la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espletano i compiti e le procedure previste per Legge, fra cui aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre e  promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto

Successivamente, il consultorio, la struttura o il medico di fiducia scrivono entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.

Il giudice tutelare, entro 5 giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la minore, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

E’ importante sottolineare che il ruolo del Giudice Tutelare non è quello di prendere una decisione insieme alla donna minorenne.

Il Giudice svolge soltanto “ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale”. Potrebbe darsi, ad esempio, che la minore sia stata indotta ad abortire dal padre del nascituro e che sulla stessa sia stata fatta una violenza morale proprio al fine di costringerla ad abortire, anche contro la sua volontà.

Per fare ciò il Giudicante sentirà la minore, quindi è necessario che la stessa si presenti dinanzi al giudice, altrimenti quest’ultimo non potrà fare altro che rigettare l’istanza della stessa che aveva richiesto di poter interrompere la gravidanza.

Cosa succede se una minorenne vuole abortire a causa di un grave pericolo per la sua salute?

In tal caso si può prescindere dall’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e non è necessario nemmeno adire il giudice tutelare.

Sarà necessario però che il medico certifichi l’esistenza delle condizioni urgenti che giustificano l’interruzione della gravidanza, così da ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero della minore stessa.

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