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Assegno al genitore non convivente con il figlio: l’assegno perequativo

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Assegno al genitore non convivente con il figlio: l’assegno perequativo

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 15 luglio 2015 (Pres. Servetti, est. Rosa Muscio) ha sancito il diritto del genitore non convivente con il figlio a ricevere un assegno.

Di che tipo di assegno si tratta?

Detto assegno è stato qualificato dai giudici come “perequativo” ossia un assegno il cui fine è una distribuzione più equa delle risorse fra genitori, nel primario interesse del minore.

Come mai?

I Giudici hanno considerato che la differenza reddituale fra le parti avrebbe di fatto leso il diritto alla bigenitorialità del minore il quale. Il genitore non convivente – nella specie la madre – non aveva la garanzia della casa, dato il lavoro precario, e non avrebbe potuto asseicurare al figlio nemmeno un tetto sopra la testa nei giorni di esercizio del suo diritto-dovere di visita.

Tale principio vale anche in caso di separazione di coppie di fatto con figli?

Certamente sì, poiché il diritto alla bigenitorialità è principio che prescinde dall’esistenza di una unione coniugale o di una convivenza more uxorio.

Quando viene dato l’assegno al genitore non convivente?

Deve trattarsi di situazioni in cui il Giudice interviene per riequilibrare l’assetto economico dei genitori, che deve essere particolarmente sperequato.

Qual è la finalità dell’assegno al genitore non convivente con il figlio?

Mediante l’art. 337-ter comma 4 c.c. il Giudice, da un lato, deve rispettare il principio di proporzionalità e, dall’altro, deve concretizzare la conservazione, da parte del minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

In tali casi, valutata la situazione economica complessiva dei genitori, il Giudice può disporre  l’obbligo di un genitore di versare all’altro un assegno periodico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio che, altrimenti, il genitore c.d. debole non potrebbe garantire.

Di che tipo di esigenze si tratta?

Si deve trattare di esigenze specifiche e ben definite. Il motivo per cui alcuni Tribunali sono giunti a concedere tale tipo di assegno a tutela del figlio è che si ritiene che non sarebbe giusto che un minore abbia garantite tutte le utilità quando sta con un genitore (es. cameretta per sé, internet, tv satellitare, giochi, vestiti, etc.), mentre quando sta con l’altro non possa godere nemmeno di bisogni essenziali.

Come mai si ritiene che ciò potrebbe causare una lesione della genitorialità?

Perché in virtù della disparità di trattamento fra un genitore e l’altro, diversità data esclusivamente dal potere economico fra genitori, il minore sarebbe invogliato a stare maggior tempo con il genitore benestante, mentre quello in difficoltà economiche verrebbe identificato come il genitore “debole”, con conseguente lesione del diritto alla bigenitorialità del minore stesso.

 

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