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Divorzio dal marito manager e riduzione dell’assegno

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Divorzio dal marito manager e riduzione dell’assegno di mantenimento

Per quanto possa risultare strano, anche nel caso di divorzio dal marito manager può capitare che alcune volte possa esserci una riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti dei figli. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia con il decreto del I° dicembre 2009 in un procedimento ex art. 9 Legge 898/1970 e ss. mm., cioè un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.

Il marito manager aveva adito il Tribunale chiedendo una riduzione dell’assegno in quanto l’azienda per la quale lavorava lo aveva licenziato, a causa della crisi: dall’estratto conto bancario dell’uomo risultava che l’ingente deposito pecuniario di cui poteva a suo tempo disporre era andato a ridursi nel corso degli anni, proprio a seguito del licenziamento e dei conseguenti mancati introiti.

Egli era stato costretto a vendere i propri titoli azionari per conservare un attivo sul conto corrente al fine di poter adempiere i propri doveri di mantenimento nei confronti della famiglia.

Il Trinubunale ha tenuto conto innanzitutto degli interessi della prole,  ricordando il principio per cui “la prole deve risentire il meno possibile degli effetti pregiudizievoli della separazione o del divorzio dei genitori” ma allo stesso tempo riconoscendo che ciò non possa prescindere dalle sopravvenute difficoltà economiche della famiglia.

Anche qualora i genitori non fossero stati separati o divorziati, la famiglia avrebbe in ogni caso risentito della perdita di lavoro del marito dirigente d’azienda o manager. Il fatto che vi fosse stato un divorzio dal marito manager, quindi, non era argomentazione sufficiente per poter legittimare il mantenimento del medesimo importo di 1.700,00 euro a titolo di assegno di divorzio, visti i fatti sopravvenuti.

I Giudici hanno anche sottolineato come all’epoca della separazione la moglie era casalinga, mentre al momento del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio ella aveva un regolare lavoro con cui poteva concorrere, come per legge, al mantenimento della figlia avuta insieme all’uomo durante il matrimonio.

Nonostante questi fattori il Tribunale non ha eliminato l’assegno di mantenimento sulla base del fatto che non poteva essere trascurata la specifica attitudine lavorativa dell’ex marito, esperto manager aziendale e, pertanto, egli non poteva ritenersi impossibilitato in via definitiva ed assoluta al reperimento di un impiego remunerato: la crisi economica aveva reso senz’altro più difficile all’uomo lo svolgimento di una attività lavorativa, ma non ne aveva determinato l’impossibilità assoluta a trovare un lavoro.

In definitiva, i Giudici hanno accolto le richieste dell’avvocato matrimonialista dell’uomo, riducendo l’importo quantificato nel giudizio di divorzio dal marito manager in 1.700,00 euro mensili e, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze della figlia, ha rideterminato il contributo economico da versarsi a titolo di mantenimento per la figlia in Euro 600,00 mensili.

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