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La nuova relazione della moglie non elimina l’assegno di divorzio

La nuova relazione della moglie non elimina l’assegno di divorzio
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La nuova relazione della moglie non elimina l’assegno di divorzio

Se la moglie ha una nuova relazione questo non determina il venir meno dell’assegno.

E’ noto come nel diritto di famiglia, la vicende successive alla pronuncia di divorzio o di separazione, possano far sì che le parti ricorrano al giudice per la modifica delle condizioni già stabilite.

Una di queste vicende è sicuramente l’instaurazione di una nuova relazione da parte del marito o della moglie.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanaza dello scorso 2 marzo 2016, n. 4175, è intervenuta ancora una volta a sancire la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio, con conseguente necessità di permanenza dello stesso a favore della moglie e in generale al coniuge più debole, ogni volta che non siano provati fatti che possano determinare la sua cessazione.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, il fatto che la moglie abbia una nuova relazione e conviva more uxorio con il nuovo compagno non determina automaticamente la perdita del diritto all’assegno di divorzio.

E’ necessario, infatti, vagliare se, nel caso in specie, la convivenza della moglie sia caratterizzata da serietà e stabilità

La fattispecie giunta dinanzi alla Cassazione era relativa ad una donna che lavorava saltuariamente in nero, che viveva nella disponibilità della casa familiare in comproprietà con l’ex marito e che aveva appena iniziato una relazione more uxorio.

Secondo i Giudici del Tribunale prima, della Corte d’Appello poi e, infine, della Corte Suprema, la circostanza che la moglie avesse una relazione more uxorio non era sufficiente a far venir meno il suo diritto a percepire l’assegno di divorzio.

Perché i Giudici hanno stabilito che la convivenza della moglie non fa cessare il mantenimento?

Il ragionamento dei Giudici è che una convivenza more uxorio, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio, può comportare il venire meno del diritto all’assegno solo se sia provata una relazione stabile e seria, che denoti una condivisione delle spese per il menage familiare, con conseguente concorso del convivente al mantenimento della ex moglie dell’obbligato.

Il ricorso infondato presentato dal marito è stato quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Per valutare se nello specifico caso sia possibile ottenere la cessazione dell’assegno di divorzio oppure la riduzione dell’assegno di divorzio a seguito della nuova relazione della moglie, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato matrimonialista.

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