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Se il marito paga il mutuo, la moglie non ha diritto al mantenimento.

pagamento del mutuo
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Dopo la separazione, molti mariti devono reperire una nuova abitazione e pagare un mutuo o un affitto. Può questa circostanza incidere sul diritto al mantenimento del coniuge più debole economicamente?

La Corte di Cassazione, con ordinanza in data 4 novembre 2015, n. 22603, ha stabilito un importante principio in tema di assegno di mantenimento fra coniugi.

In particolare ha sancito che può venire meno il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge più debole, qualora l’altro coniuge debba far fronte a spese tali da riequilibrare la sproporzione reddittuale fra i coniugi.

La Corte ha chiarito che, nella valutazione che il Giudice opera, al fine di decidere se uno dei due coniugi abbia diritto ad un assegno di mantenimento, deve essere considerata ogni voce di spesa sopravvenuta e da sostenersi in futuro.

Ad esempio il pagamento del mutuo oppure il canone di affitto, oppure ancora delle spese sanitarie per una malattia insorta successivamente alla separazione.

Questi i fatti:

Il Tribunale di Novara aveva dichiarato la separazione dei coniugi condannando il marito al versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie, pari a euro 200,00. Entrambi i coniugi avevano fatto appello: la moglie chiedeva un assegno superiore, mentre il marito chiedeva sia l’addebito, sia la revoca dell’assegno di mantenimento.

La Corte d’Appello di Torino ha accolto il ricorso dell’uomo, revocando l’assegno alla moglie, ma senza pronunciare l’addebito. Avverso tale sentenza, la moglie aveva proposto ricorso alla Corte di Cassazione.

Secondo la donna, la Corte d’Appello di Torino avreva completamente trascurato la stridente capacità reddituale delle parti. La Cassazione, invece, ha fatto notare come l’impugnazione della moglie non aveva colto la ragione della sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva basato il suo convincimento proprio su una puntuale comparazione dei redditi delle parti.

Nella fattispecie in esame, la moglie aveva un reddito mensile di euro 1.400,00 mentre il marito di euro 2.600,00: la mera comparazione fra i redditi dei coniugi, tuttavia, non era sufficiente a restituire la realtà delle capacità economiche delle parti, dato che  il marito era obbligato al pagamento di una rata mensile di mutuo pari a 990 curo, relativo alla casa coniugale in cui, dopo la separazione, la moglie poteva abitare proprio grazie agli sforzi economici del marito.

I redditi spendibili da entrambi i coniugi si equivalevano e potevano permettere ad entrambi di condurre una vita dignitosa e comunque non dissimile da quella condotta in costanza di matrimonio, circostanze che escludevano, quindi,  il diritto della moglie ad un assegno di mantenimento a carico del marito.

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