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Affidamento del cane in caso di separazione

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L’AFFIDAMENTO DEL CANE (O DELL’ANIMALE IN GENERE) IN CASO DI SEPARAZIONE CONIUGALE

A chi tocca l’affidamento degli animali quando una coppia scoppia?
Bisogna considerarli come figli e, quindi, applicare la normativa in materia di prole?
Oppure bisogna considerarli come degli oggetti?

Riguardo all’affidamento del cane in caso di separazione, sia la legge nazionali italiane sia i tribunali si stanno sempre più adeguando ai principi espressi dal Trattato di Amsterdam, che ha sancito le linee guida per la formulazione e l’attuazione delle politiche comunitarie affinchè queste tengano conto anche del benessere degli animali, in quanto “esseri senzienti”.

Prima di ciò si consideravano gli animali come “oggetti”, quindi la disciplina era quella degli artt. 923 e ss. del Codice Civile. Non poteva quindi essere disposto un regime di affidamento simile a quello utilizzato per i figli; i Tribunali si rifiutavano di omologare le separazioni che prevedevano clausole di quel tipo.

L’importanza di considerare esseri senzienti gli animali non si riflette solo nelle cause di separazione personale, ma ha riflessi in tutti i procedimenti che riguardano le persone.
Ad esempio in un caso capitato davanti al Tribunale di Varese nel 2011 il Giudice ha deciso che alla persona soggetta alla misura dell’amministratore di sostegno spettava il vero e proprio diritto soggettivo ad avere con sè l’animale da compagnia anche dopo il ricovero in una struttura sanitaria assistenziale.

Più recentemente il Tribunale di Milano, con il decreto 13 marzo 2013, ha ritenuto di dover accogliere, fra le clausole di una separazione consensuale, il patto secondo cui l’animale domestico (anzi gli animali domestici, nella fattispecie i gatti) andava affidato al coniuge presso cui era collocato il minore.
Il Tribunale, recependo le modalità di affidamento del cane in caso di separazione, ha motivato il provvedimento sostenendo che l’animale domestico, secondo una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti – sia nazionali che europee – impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, ma debba essere riconosciuto come “essere senziente”. Secondo questa impostazione, che qui si condivide, è legittima facoltà dei coniugi regolare il mantenimento e il collocamento del medesimo animale presso un coniuge piuttosto che un altro.

affidamento del cane in caso di separazione

affidamento del cane in caso di separazione

Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Milano, i gatti venivano affidati alla madre, presso la quale era collocata la minore. La stessa madre si impegnava a sostenere le spese ordinarie per i gatti, mentre le spese straordinarie restavano a carico dei coniugi al 50% ciascuno.

Ma cosa succede se non c’è un accordo fra i coniugi sull’affidamento e la gestione degli animali domestici?
In questo caso, sempre il Tribunale di Milano, in una sentenza successiva ha puntualizzato che: un conto è recepire gli accordi dei coniugi all’interno di una separazione consensuale (e ciò non è contrario al nostro ordinamento giuridico), un altro è decidere circa la sorte dell’animale domestico.
Tale ultimo compito non compete al giudice della separazione (o del divorzio), dato che questi può solo statuire – quanto ai provvedimenti accessori – secondo quanto disposto dagli artt. 155 e 156 c.c., i quali articoli non contemplano certo i provvedimenti relativi agli animali da compagnia.

A questo punto, cari coniugi, non rimane che mettersi d’accordo sull’affidamento e sul mantenimento del vostri amati cani o gatti. Altrimenti, molto probabilmente, questi rimarranno presso presso l’ “intestatario” del chip registrato all’anagrafe degli animali d’affezione.

Qui di seguito il link del Ministero della Salute dove potete consultare l’Anagrafe degli Animali d’Affezione:
http://www.salute.gov.it/anagcaninapublic_new/home.jsp

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