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L’ assegno familiare concorre al mantenimento del figlio.

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Assolto dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Le questioni riguardanti l’assegno di mantenimento e le tutele prestate dall’ordinamento italiano sono argomenti sempre molto dibattuti e di interesse generale.

Con una sentenza molto interessante la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.44765/15 ha confermato l’assoluzione di un papà dal reato di Violazione degli Obblighi di Assistenza Familiare ai sensi dell’art. 570 del codice penale.

Il nostro caso parla di una coppia di fatto dalla quale, nel 2002, nasce una bambina. La relazione tra i genitori non continua e il padre inizia a corrispondere spontaneamente la somma di Euro 207,00 per il mantenimento della minore.

Nel 2008 arriva il provvedimento del Giudice civile, il quale quantifica in Euro 350,00 l’importo da versare in favore della madre a titolo di mantenimento della figlia.

Da quel momento in poi il padre continua a versare la somma di Euro 207,00 e dispone la diretta corresponsione degli assegni famigliari a lui spettanti direttamente in favore della madre, assegni che ammontano a Euro 137,50 al mese.

In primo grado il padre è stato condannato, in quanto il Tribunale ha considerato insufficienti Euro 207,00 rispetto a quanto ordinato dal Giudice civile, non considerando l’importo degli assegni familiari. La Corte d’Appello ha invece ribaltato la sentenza assolvendo il padre e considerando l’importo degli assegni familiari sommati all’importo versato mensilmente sufficiente a garantire l’adempimento dell’obbligo di mantenimento in capo al padre.

La madre ricorreva per cassazione affermando che gli importi degli assegni familiari non potevano essere considerati come parte dell’assegno di mantenimento, anche qualora vengano messi direttamente a disposizione del genitore affidatario.

La questione principale affrontata dalla Suprema Corte è dunque l’inquadramento dell’assegno familiare come mezzo di adempimento dell’obbligo di assistenza di cui all’art.570, comma 2, codice penale.

L’INPS definisce l’assegno familiare “una prestazione a sostegno di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge“.

L’art.211 della Legge n. 151/75 prevede che il coniuge affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari, sia che ne abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che lo abbia l’altro coniuge. L’art. 211 della Legge n. 151/75 parla espressamente di coniugi (o ex coniugi) ma non dice nulla sulle coppie di fatto con figli.

Per i soggetti diversi dal figlio minorenne avuto in rapporto di coniugo – quindi il coniuge o il figlio naturale – la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre statuito, in linea con quanto affermato dalla circolare INPS n.104 del 06.08.2012, che per gli individui diversi dai figli minorenni in rapporto di coniugio, gli assegni familiari spettino al lavoratore cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenere.

Ed anche nel caso in cui operi l’art. 211 è possibile che nel provvedimento del Giudice civile sia disposto che l’importo degli assegni familiari concorra all’ammontare del mantenimento.

La Cassazione ha quindi deciso che “in assenza di diversa specifica motivazione del Giudice civile in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso genitore non affidatario è obbligato”.

La Corte ha dunque rigettato il ricorso della madre, la quale si è anche vista condannare al pagamento delle spese processuali.

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