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Il padre non versa il mantenimento?Scatta il reato.

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PADRE NON VERSA IL MANTENIMENTO: SCATTA IL REATO.

La Suprema Corte ribadisce un concetto molto importante in tema di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” ex art. 570 c.p.: il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta il versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento provveda in via esclusiva l’altro genitore.

Per il padre che non versa il mantenimento, dunque, scatta il reato anche se la madre aveva sopperito alla di lui inadempienza.

Con la sentenza n.53607 del 20/11/2014 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio la sentenza di assoluzione emessa dal GUP del Tribunale di Roma in ordine al reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

L’ex moglie aveva denunciato l’ex marito perché egli si era sottratto agli obblighi di assistenza relativamente alla figlia minore. Il padre infatti aveva completamente omesso di versare quanto dovuto, e saltuariamente aveva corrisposto somme. A sopperire la mancanza del padre ci aveva sempre pensato la madre.

Il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) del Tribunale di Roma aveva dichiarato il non doversi procedere contro l’imputato (l’ex marito) perché “il fatto non sussiste”. La motivazione del GUP risiedeva nel non aver ravvisato lo stato di bisogno in capo alla figlia minore, ponendo l’accento sul sostegno economico della madre, la quale non faceva mancare nulla alla propria figlia nonostante l’assenza economica del padre.

La Cassazione ribalta la sentenza affermando il principio secondo il quale la minore età dei destinatari dei mezzi di sussistenza rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento. “In re ipsia” significa “in se stesso” e sta ad indicare che non è richiesta una prova, in quanto lo stesso fatto – cioè lo stato di bisogno – è di per se considerato sufficiente e provante.

Quali sono le conseguenze?

Ne consegue che il reato di cui all’art. 570 c.p. si configura nel momento in cui il genitore obbligato smette di versare all’altro l’assegno per il mantenimento della prole, anche se al mantenimento provveda esclusivamente l’altro genitore.

Un avviso importante per tutti i genitori che non versano l’assegno di mantenimento per i propri figli: fate attenzione, state commettendo un reato.