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Divorzio con addebito. Si può chiedere?

divorzio con addebito
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Una delle domande più frequenti che si pongono le persone alla fine di una relazione coniugale è se possa essere chiesto un divorzio con addebito dopo la separazione. E’ bene dire subito che il divorzio è differente dalla separazione, sia nelle cause, sia negli effetti.

Il divorzio infatti può essere dichiarato solo in presenza di specifici requisiti, come la condanna del coniuge per determinati reati, oppure nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale.

Grazie alla recentissima riforma in materia di diritto di famiglia, ora i termini per il divorzio sono stati ridotti ed infatti il comma II lett. b) dell’art. 3 L.898/70, ovverosia la legge sul divorzio, prevede che in caso di precedente separazione, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.

Nel caso di negoziazione assistita, la nuovissima procedura semplificata per la separazione (clicca qui per maggiori informazioni), i termini si riducono ulteriormente. Infatti i 6 mesi per poter addivenire al divorzio decorrono dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Ma quindi è possibile il divorzio con addebito?

No, il divorzio con addebito non è possibile perché l’addebito (che molti chiamano ancora separazione per colpa o divorzio per colpa) è possibile solo ed esclusivamente all’interno della separazione coniugale. In tale ambito, infatti, il giudice valuterà il coniuge al quale dovrà essere addebitata la separazione, secondo quanto richiesto dalle parti. Attenzione perché una domanda di divorzio con addebito sarà totalmente inammissibile, in quanto non prevista dalla procedura per il divorzio.

Sull’addebito, ricordiamo che la Cassazione, con la sentenza n. 18074 del 2014 ha sancito che esso non possa fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi.

Quindi, ad esempio, non sarà sufficiente che un coniuge si sia reso responsabile di un tradimento.

Ciò che invece secondo i Supremi Giudici potrebbe integrare l’addebito della separazione è l’accertamento, che dovrà effettuare il Giudice della causa di separazione, che tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.

Per conoscere quali sono i mezzi di prova utili per provare l’addebito della separazione nei confronti del coniuge è possibile utilizzare in caso di tradimento del coniuge, si può acquistare il volume “Istruttoria e Mezzi di Prova nei procedimenti di separazione”. Scritto dall’Avv. Stefano Molfino, famoso avvocato matrimonialista del Foro di Milano. Per acquistare il libro CLICCA QUI.

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