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Se la moglie ha un convivente non ha diritto all’assegno di divorzio

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Se la moglie ha un convivente non ha diritto all’assegno di divorzio

Il Tribunale di Busto Arsizio, in un procedimento divorzile definito con sentenza in data 11 marzo 2016, ha consolidato il recente orientamento della Corte Suprema di Cassazione in tema di assegno di divorzio, secondo il quale se la moglie convive non ha diritto all’assegno di divorzio. Il marito aveva iscritto a ruolo la causa di divorzio nei confronti della moglie, chiedendo in primo luogo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, in secondo luogo l’assegnazione della casa coniugale e, in terzo luogo, che lo stesso marito non dovesse versare nulla a titolo di mantenimento nei confronti della donna.

Al termine dell’udienza presidenziale, la causa veniva rimessa al giudice istruttore dinanzi al quale le parti precisavano le proprie consclusioni. Rimessa la causa al Collegio, il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto la domanda di scioglimento del matrimonio, presentata dal marito ed alla quale la moglie stessa aveva aderito.

Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà dello stesso ricorrente e già rilasciata dalla moglie ben prima della separazione, il Tribunale ha respinto tale domanda, dato che la assegnazione della casa coniugale viene disposta non nell’interesse di uno o dell’altro coniuge, ma della prole; mancando nel caso in specie prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, tale domanda non poteva trovare accoglimento.

Sulla possibilità di concedere l’assegno divorzile alla moglie, i Giudici hanno ricordato l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità: se la moglie ha un convivente non ha diritto all’assegno di divorzio. Proprio la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema, con la sentenza n.6855 del 2015. Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita matrimoniale.

Ciò fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge. Se la moglie conduce una convivenza more uxorio, dunque, il diritto all’assegno di divorzio, non entra, come sostenuto sino a poco tempo fa, in stato di quiescenza, potendo tornare in auge una volta cessata ala convivenza.

La formazione di una famiglia di fatto, che è formazione costituzionalmente tutelata ex art. 2 della Costituzione italiana, è espressione “di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.”

Dato che la stessa donna aveva ammesso di convivere da circa un anno e mezzo con il nuovo compagno presso l’abitazione dello stesso, il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la domanda di assegno di divorzio, accogliendo invece le richieste degli avvocati matrimonialisti del marito, sulla base del principio secondo il quale se la moglie ha un convivente non ha diritto all’assegno di divorzio.

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