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Matrimonio breve niente assegno di mantenimento

Matrimonio breve niente assegno di mantenimento
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In caso di matrimonio breve il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, Sentenza del 27 novembre 2014. Pres. I. D’Onofrio. Est. L. Caputo ha sancito che al coniuge non spetta alcun assegno di mantenimento. Secondo i Giudici quando la convivenza instaurata dopo il matrimonio abbia avuto una durata brevissima (nel caso in specie addirittura meno di un mese), la separazione non può essere addebitata a nessuno dei coniugi.

Come mai?

Questo perché deve ritenersi che la convivenza sia diventata intollerabile per la scarsa capacità di entrambi i coniugi di comprendere le conseguenze scaturenti dal matrimonio. Non solo, anche per la incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.

Nel caso di specie a distanza di un mese dalla celebrazione del matrimonio, la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale. La stessa, inoltre, si era rifiutata di farvi ritorno. Il marito chiedeva immediatamente la separazione con addebito evidenziando la totale mancanza da parte della stessa di una seria volontà di contrarre il matrimonio.

La moglie costituitasi in giudizio non si opponeva alla separazione. Deduceva però che la stessa fosse da imputarsi esclusivamente al marito, chiarendo come fosse stata costretta ad abbandonare la casa coniugale. Il motivo? Le intemperanze del marito, il quale le imponeva una condotta di vita non consona ai dettami di una civile convivenza.

Il Tribunale alla luce di quanto sopra riteneva che le risultanze avevano comprovato l’insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrevano tutte le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.

Matrimonio durato pochi mesi niente addebito

Per quanto concerne le rispettive domande di addebito, esse sono state entrambe rigettate. Come è noto la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente o consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita). Ed il nesso di casualità tra detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve quindi essere raggiunta la prova che il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.

Applicando questo principio al caso di specie le domande di addebito vanno rigettate. Nel caso specifico infatti assume rilevanza decisiva la brevissima durata della convivenza coniugale. Entrambi i coniugi hanno evidenziato, con i loro comportamenti, una visione poco matura del matrimonio. Hanno evidenziato carenze nella consapevolezza delle conseguenze scaturenti dal matrimonio.

Matrimonio breve niente mantenimento e niente addebito

Matrimonio breve niente mantenimento e niente addebito

Per tali motivi, non è possibile ritenere che la separazione sia addebitabile in misura prevalente al comportamento dell’uno o dell’altro coniuge perché la brevissima durata della convivenza evidenzia che entrambi i coniugi hanno, con il proprio comportamento, mostrato di non possedere capacità di sacrificio, di tolleranza reciproca, di ascolto e di dialogo, non avendo compiuto alcuno sforzo per mantenere in vita l’unione coniugale

Diritto all’assegno di mantenimento nel matrimonio breve

Anche le domande di mantenimento sono state rigettate. Come è noto la funzione dell’assegno di mantenimento è quella di assicurare che il coniuge avente diritto all’assegno conservi il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto di non concedere l’assegno di mantenimento. Non sussiste il diritto all’assegno di mantenimento quando il matrimonio ha una durata talmente breve da fare ritenere che non possa neanche considerarsi instaurata una convivenza matrimoniale significativa in termini di durata e stabilità.

Manca, in questo caso, alla radice l’interesse alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale perché quest’ultima, intesa come comunione materiale e spirituale dei coniugi, non può considerarsi realmente instaurata sin dall’inizio.

Matrimonio durato pochi mesi?Niente assegno di mantenimento

IL matrimonio breve non dà diritto al mantenimento. In questo senso la Corte di Cassazione (cfr. Cass. N. 7295/13) si è espressa con un principio teso a valorizzare proprio la rilevanza che assume, ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto all’assegno, il fatto che il rapporto matrimoniale sia sorto soltanto in senso formale senza dare luogo alla formazione di una reale comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

In caso di matrimonio breve spesso non vi è prole. In tal caso è possibile effettuare la separazione direttamente in Comune. Qualora invece vi sia prole minorenne oppure prole non autosufficiente, è fondamentale  rivolgersi ad un avvocato matrimonialista.

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