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Il marito cambia sesso: il matrimonio è invalido?

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Cosa succede se il coniuge cambia sesso?Chi decide se il matrimonio resta valido?

E’ possibile annullare il matrimonio se il coniuge cambia sesso?

 

Recentemente con una pronuncia di grande interesse giuridico ed etico,la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, proposto da una coppia unita in matrimonio da più di 25 anni e in cui il marito, aveva ottenuto la rettificazione della attribuzione di sesso.

 

I coniugi hanno agito contro la annotazione, avvenuta proprio a seguito di tale rettifica a margine dell’atto di matrimonio dell’intervenuta cessazione dei suoi effetti.

La Cassazione, applicando alla lettera i principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2014, ha, infatti, riconosciuto la possibilità di mantenere in vita il rapporto di coppia fino a quando il legislatore non intervenga con una disciplina giuridica che riconosca  forme di convivenza diverse dal matrimonio.

 

Le norme oggetto della valutazione di legittimità costituzionale sono gli artt.2 e 4 della Legge n.182/1984, che prevedevano la caducazione automatica del vincolo matrimoniale per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi: cioè se uno dei coniugi decide di cambiare sesso, cessa automaticamente il matrimonio.

 

Secondo i Giudici della Costituzione, tali norme producono effetti incompatibili con il grado di protezione costituzionalmente riconosciuto alle unioni omoaffettive, nel senso che determinano una soluzione di continuità non tollerabile tra la condizione preesistente e quella successiva alla rettificazione del sesso.

 

Da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita personale e patrimoniale dei suoi componenti ( MATRIMONIO), si passa ad una situazione quasi priva di protezione e garanzia di riferimento.

 

Questo profilo degli effetti provocati dallo scioglimento della unione coniugale, viene ritenuto  illegittimo dalla  Corte Costituzionale e quindi immediatamente tolto dal nostro ordinamento giuridico.

E’ evidente come non possa essere costituzionalmente tollerato, che, a causa della rettifica del sesso di uno dei coniugi, l’unione possa essere privata del nucleo di diritti fondamentali e doveri solidali proprio delle unioni affettive sulle quali si fondano le principali scelte di vita.

 

Pertanto è ovvia conseguenza la rimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale sul regime giuridico di protezione dell’unione fino a che il legislatore non intervenga a riempire ilo vuoto normativo, ritenuto non tollerabile costituzionalmente, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso dove fare confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e diventate, attraverso la rettificazione del sesso del marito della coppia, dello stesso sesso.

 

Adeguandosi al chiarissimo dispositivo della  Corte Costituzionale, la Cassazione  ha ritenuto giusto conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale fino al momento in cui il Legislatore non consenta ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrate che ne tuteli adeguatamente diritti e obblighi.

 

Quindi se il marito cambia sesso è ben possibile che il matrimonio possa restare valido poiché, se entrambi i coniugi ne fanno richiesta, non vi potrà essere automatica cessazione degli effetti del matrimonio, dovendosi tutelare quella formazione sociale che già prima del cambio di sesso di uno dei coniugi era ritenuta meritevole di tutela.

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