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Separazione per colpa del coniuge

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Separazione per colpa del coniuge

E’ possibile chiedere la separazione per colpa del marito o della moglie?

Il diritto di famiglia, nella sua formulazione attuale, non permette la separazione per colpa del coniuge ma dà la possibilità di chiedere la separazione con addebito al marito o alla moglie.

Cosa significa?

Significa che è comunque possibile addebitare la separazione ad uno o all’altro coniuge, sulla base del fatto uno dei due abbia causato l’intollerabilità della vita coniugale.

Ad esempio?

Un esempio di separazione per addebito, che è sostanzialmente rimasta immutata dalla separazione per colpa del coniuge, è il tradimento.

Se un coniuge si rende artefice di un tradimento nei confronti dell’altro potrà essere chiesto l’addebito in capo a quel coniuge.

E’ fondamentale tenere a mente che, in un eventuale giudizio contenzioso davanti al Tribunale, dovrà essere provato che l’intollerabilità alla prosecuzione della vita coniugale sia stata causata dal comportamento dell’altro coniuge: una volta provata sarà possibile la pronuncia di addebito da parte del Giudice.

Come può essere provata?

La causa dell’addebito può essere provata tramite documenti, tramite testimoni e, nel caso di eventuali patologie, anche tramite una consulenza tecnica che deve essere richiesta al Giudice dall’avvocato matrimonialista che vi assiste.

Quali sono le conseguenze dell’addebito?

Le conseguenze dell’addebito sono innanzitutto la impossibilità per il coniuge a cui sia stato addebitato, di percepire l’assegno di mantenimento della separazione. Poniamo l’esempio di due coniugi: un coniuge è molto benestante e l’altro molto indigente. Qualora il coniuge indigente si renda artefice, ad esempio, di un tradimento, qualora il coniuge benestante provi l’intollerabilità della vita coniugale a seguito del tradimento non dovrà versare l’assegno di mantenimento.

Altra conseguenza molto importante riguarda i diritti ereditari.

Se due coniugi si separano senza addebito oppure consensualmente, essi tra loro ereditano come se non vi fosse stata la separazione; tutto ciò sino al divorzio, momento in cui cessa il vincolo matrimoniale.

Invece, il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione non eredita dall’altro coniuge poiché viene sanzionato il suo comportamento, contrario ai doveri che il matrimonio impone, siccome stabiliti dall’art. 143 del Codice Civile.

Onde poter valutare la proponibilità della separazione per colpa del coniuge – o meglio, come sopra detto, della separazione con addebito –  è fondamentale farsi assistere da un avvocato matrimonialista, cioè specializzato nella materia del diritto di famiglia e delle persone.

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